Sgravi al Sud per le Pmi Incognita per le grandi imprese

Un sostegno all’occupazione stabile nel Mezzogiorno, attraverso uno sgravio contributivo destinato alle Pmi: per il 2025 si introduce per le attività fino a 250 dipendenti l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 25%, con un meccanismo di decalage che scende al 20% nel 2026 e nel 2027, attestandosi al 15% nel 2029 (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico).

È questa una delle novità introdotte nel pacchetto lavoro della manovra dagli emendamenti dei relatori, dopo che decontribuzione Sud - l’esonero contributivo del 30% - è stata prorogata solo fino al 31 dicembre 2024 dalla Commissione europea solo per i contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Nel 2025 si introduce per le micro imprese e Pmi con occupati stabili in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna: l’importo massimo dello sgravio è di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, poi per il 2026-2027 cala ad un massimo di 125 euro, per il 2028 a 100 euro e per il 2029 a 75 euro, secondo il meccanismo degli aiuti concessi con il regime de minimis.

Lo stesso esonero è esteso anche agli altri datori di lavoro privati - esclusi agricoltura e lavoro domestico-, che occupano lavoratori nelle otto regioni del Mezzogiorno, secondo le stesse percentuali previste per le Pmi, a condizione che dimostrino al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, in questo caso, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Questa incognita sta creando molta preoccupazione nel Mezzogiorno dove la decontribuzione al Sud ha contribuito alla tenuta occupazionale.

Nel passaggio parlamentare la manovra ha anche introdotto per artigiani e i commercianti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle relative gestioni previdenziali e che percepiscono redditi d’impresa anche in regime forfettario, la facoltà di richiedere una riduzione della contribuzione del 50%. Il taglio va chiesto con una comunicazione telematica all’Inps.

Con altri correttivi sono stati poi modificati i requisiti d’accesso per aumentare la platea beneficiaria di Assegno di inclusione (Adi) e Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), e sono stati innalzati i relativi importi. Per Adi il valore del reddito familiare è stato elevato da 6mila a 6.500 euro annui (da 7.560 a 8.190 euro se la famiglia è composto da persone di almeno 67 anni o familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficiente). Sale da 6mila a 6.500 l’importo massimo dell’integrazione al reddito familiare e il contributo all affitto cresce da 3.360 euro a 3.640 euro annui (se il nucleo è composto da persone di almeno 67 anni il primo beneficio sale da 7.560 euro annui a 8.190 euro il secondo da 1.800 euro a 1.950 euro annui).

Per Sfl sale l’Isee familiare per l’accesso da 6mila euro annui a 10.140 euro e cresce da 350 a 500 euro mensili l’importo con durata prorogabile rispetto agli originari 12 mesi fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, se alla scadenza il beneficiario sta ancora seguendo un corso di formazione.

Inoltre è stato introdotto un nuovo requisito contributivo per fruire dell’indennità di disoccupazione Naspi per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2025 dei lavoratori che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale (escluse le ipotesi in cui l’indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo). I

In particolare si richiedono 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, a condizione che sia avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Primo Piano del 20 dicembre 2024

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