Al via dal prossimo 3 dicembre le richieste di accesso al trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, introdotto dal Dl 160/24 per contrastare la crisi del comparto della moda. Lo comunica l’Inps nella circolare 99/2024, con cui illustra i contenuti della disposizione e fornisce ai datori di lavoro le relative istruzioni operative.
Le istanze, da corredare con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, potranno essere trasmesse solo in via telematica attraverso la piattaforma “Omnia Is” e potranno riguardare periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 29 ottobre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.
Sono interessate alla misura di sostegno le aziende industriali e artigiane dei settori operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (Tac), nonché del conciario, che svolgono le attività elencate nell’allegato 1 della circolare.
L’accesso alla nuova misura di sostegno è circoscritto ai datori di lavoro che, oltre a operare nei settori sopra indicati, hanno un requisito occupazionale medio fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che, avendo già esaurito i periodi di durata massima dei trattamenti secondo la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dettata dal Dlgs 148/15, non potrebbero più accedere ad ulteriori trattamenti (Cigo per l’ industria e Ais per l’artigianato). Sul punto, nella circolare l’Inps ribadisce che per i datori di lavoro dell’Industria, la Cassa integrazione ordinaria (Cigo) può essere richiesta per un massimo di 52 settimane nel biennio mobile; nel settore artigiano, invece – dove i datori di lavoro sono tutelati dal Fondo bilaterale alternativo di settore (Fsba) – il periodo tutelato è ancora più limitato, atteso che l’Assegno di integrazione salariale copre un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile. La suddetta condizione, unitamente al possesso della consistenza organica che legittima l’accesso alla misura, dovrà essere auto dichiarata dai datori di lavoro in sede di domanda.
Da segnalare che gli artigiani, in luogo della dichiarazione di responsabilità ex Dpr 445/2000, potranno allegare all’istanza la certificazione fornita loro dal Fondo bilaterale di settore attestante l’esaurimento del periodo massimo di trattamenti richiedibile nel biennio mobile e pari a 26 settimane.
L’Inps ricorda che, dal punto di vista ordinamentale, vanno rispettati alcuni paletti posti dalla disciplina generale come, ad esempio, l’anzianità dei lavoratori presso l’Unità produttiva interessata dalla riduzione/sospensione dell’attività, che deve essere di almeno 30 giorni.
In merito all’informativa sindacale, si precisa che, in considerazione della finalità perseguita dalla misura di sostegno, gli obblighi di comunicazione a carico dei datori possono essere assolti anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto. L’istanza deve essere accompagnata dalla relazione tecnica, secondo il format messo a disposizione dall’Istituto di previdenza. Nel documento viene, inoltre, precisato che i periodi autorizzati secondo quanto previsto dal Dl 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale e che i datori di lavoro ammessi al nuovo ammortizzatore sociale non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del Dlgs 148/2015.
Riguardo all’entità della misura di sostegno, l’Inps precisa che il trattamento non potrà essere di importo superiore al massimale mensile dei trattamenti di integrazione salariale (1.392,89 euro per il 2024).
RECUPERO CON IL CONGUAGLIO
Anticipo in busta paga
L’integrazione al reddito per i lavoratori del settore moda, prevista dal Dl 160/24, va anticipata ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga dai datori , che possono successivamente recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori possono chiedere all’Inps il pagamento diretto.
Flussi Uniemens
La circolare dell’Inps contiene sia le modalità di compilazione dei flussi Uniemens, sia i codici di conguaglio.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 27 novembre 2024