In merito alla Zes unica, le imprese, che non hanno fatto gli investimenti,non devono presentare una nuova comunicazione. Sul sito dell’agenzia delle Entrate, con una nota dell’8 novembre, viene segnalato che nel caso in cui un’impresa intenda rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con la comunicazione iniziale, non deve presentare la comunicazione integrativa.
Le Entrate specificano che questo si desume dalla legge istitutiva che prevede che la mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall’agevolazione.
La precisazione è opportuna, poiché le istruzioni riportano che se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata – rinunciando totalmente al credito d’imposta – può presentare una rinuncia, usando il modello «Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica» in cui deve barrare la casella relativa alla rinuncia. Ne consegue che non compila i quadri A, B, C, D ed E senza apporre la firma nel riquadro «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio».
Comunicazioni integrative
Rimane fermo che gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione e hanno realizzato in tutto o in parte o in maniera eccedente gli investimenti, dovranno trasmettere solo in via telematica fino al 2 dicembre il modello «Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica», attestante l’avvenuta realizzazione – entro il 15 novembre – degli investimenti indicati.
Come da modifiche apportate con l’articolo 8 del Dl 155/2024, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria. I richiedenti hanno la possibilità di aggiungere o correggere gli importi degli investimenti già comunicati precedentemente.
Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il prospetto dei commercialisti
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, ha redatto il documento denominato «Certificazione del prospetto Zes».
Si tratta di uno strumento operativo per i revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti nelle Zes, fondamentale anche nella compilazione del quadro E, nel quale vanno indicati gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 21 novembre 2024