Start up, incentivi: società e persone fisiche

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del 7 novembre della legge 162/2024 (in vigore dal 22 novembre) prende definitivamente il via la riforma sulle start up e Pmi innovative, con una rimodulazione degli incentivi fiscali. Per start-up e Pmi innovative ci si riferisce rispettivamente alle definizioni dell’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 (cosiddetto Start up act) e dell’articolo 4 Dl 3/2015. Per gli investimenti effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr, la riforma introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull’investimento anche in caso di “incapienza”, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore. Per gli investimenti effettuati dal 2024, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione mediante F24.

La disciplina su cui impattano le modifiche è prevista dall’articolo 29 del Dl 179/2012 che “ricompensa”, mediante detrazioni e deduzioni, gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese innovative effettuati da persone fisiche e giuridiche. Alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di un milione; alle persone giuridiche spetta una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni. Tali incentivi sono fruibili in forma automatica in dichiarazione dei redditi e valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Oicr. Dal 2017, il beneficio è condizionato al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni. L’articolo 29-bis prevede ulteriori incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in startup innovative, i quali operano in alternativa a quelli già riconosciuti dall’articolo 29. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50% della somma investita. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Con riferimento, invece, alle Pmi innovative, l’articolo 4, comma 9-ter, Dl 3/2015 riconosce una analoga detrazione Irpef del 50% per gli investimenti (diretti e indiretti) nel capitale sociale delle Pmi innovative. In questo caso, l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 300mila euro.

La modifica, con l’intento di stimolare ulteriormente gli investimenti, consente - come detto - il beneficio fiscale anche in caso di “incapienza” ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore persona fisica. L’eccedenza non detraibile può essere trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione mediante F24.

La riforma modifica in più punti anche il regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese innovative. Qui si eliminano dal perimetro dell’esenzione gli investimenti in de minimis (con detrazione al 50%). Rimangono pertanto agevolati soltanto gli investimenti che godono della detrazione (o deduzione) del 30 per cento.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 19 novembre 2024.

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