Transizione 5.0, sono ammissibili all’agevolazione i beni destinati a cantieri temporanei o a siti esterni all’impresa. Per non incorrere in revoche determinate dallo spostamento dei beni, il richiedente deve indicare la sede legale come ubicazione dell’investimento. L’autoproduzione di energia può essere parametrata anche sui fabbisogni energetici futuri. I moduli fotovoltaici devono avere una serie di certificazioni territoriali o di qualità per essere ammissibili. Anche questo emerge dalle nuove Faq pubblicate sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy. Mentre nella manovra i parlamentari puntano a modifiche sui tempi (si veda a pagina 14).
Beni su cantieri
In caso di progetti di innovazione che prevedono beni destinati a cantieri temporanei o siti esterni alla sede dell’impresa come pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale, l’impresa può indicare l’ubicazione della propria sede legale nel contesto dell’inoltro delle comunicazioni.
Il chiarimento si è reso indispensabile considerando che non può essere cambiata la sede del progetto, pena la revoca del contributo. Questa scelta risponde all’esigenza di gestire beni che, per loro natura operativa, sono usati in luoghi variabili e non stabili, facilitando così la conformità ai requisiti di comunicazione senza specificare ogni volta un sito temporaneo.
Autoproduzione di energia
La normativa prevede che l’impresa possa chiedere incentivi per realizzare impianti di autoproduzione di energia elettrica che arrivano fino al 105% del fabbisogno energetico.
La nuova Faq specifica che, per determinare il dimensionamento degli impianti di autoproduzione, il fabbisogno può essere normalizzato considerando anche condizioni future e variabili specifiche. Questa normalizzazione consente di adattare i calcoli dei consumi energetici basandosi sui consumi dell’anno precedente al progetto e includendo previsioni giustificate e documentate, come espansioni produttive, cambiamenti climatici o modifiche nei turni di lavoro.
L’obiettivo è ottenere un dimensionamento più preciso degli impianti, allineato alle esigenze future dell’azienda, in conformità con i requisiti normativi.
Obbligo di certificazione
In attesa della creazione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico da parte dell’Enea, la circolare operativa Transizione 5.0 stabilisce che i moduli fotovoltaici debbano rispettare specifici requisiti tecnici e territoriali per accedere alle agevolazioni. Per questo, secondo le Faq, i moduli, oltre a essere conformi alle norme tecniche e obbligati a garantire le prestazioni minime per le tre categorie indicate nel Registro (a, b, c), devono avere anche opportune certificazioni.
Devono disporre di un attestato di controllo del processo produttivo (Factory inspection attestation) per certificare che il prodotto sia realizzato nell’Ue e devono possedere le certificazioni Iso 9001, Iso 45001 e Iso 14001 rilasciate al produttore per il sito produttivo. In assenza del Registro, le imprese possono certificare il possesso dei requisiti Iso o di certificazioni aziendali equipollenti, accompagnate da una dichiarazione del produttore che ne attesti la conformità.
L’attestazione da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti tecnici e territoriali previsti dalla normativa e contenere una dichiarazione del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni Iso. Il Gse potrà effettuare verifiche sulla validità dell’attestazione per confermarne la conformità normativa.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 19 novembre 2024