Tax credit formazione 4.0, controlli attività e requisiti

Dopo i numerosi controlli sulla corretta fruizione del tax credit ricerca e sviluppo, il Fisco ha avviato varie attività ispettive su chi ha beneficiato del credito di imposta formazione 4.0. I controlli mirano a riscontrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa: criteri soggettivi, spese ammissibili, costi sostenuti, eccetera.

In alcuni casi, nonostante l’apparente rispetto di tutti i requisiti, provati anche con dettagliata documentazione, indagini più approfondite hanno svelato situazioni di parziale – se non totale – omessa effettuazione delle attività formative. Da qui, in sede di controllo, la necessità di:

provare la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del credito;

documentare elementi idonei a provare l’effettivo svolgimento delle attività formative.

I requisiti soggettivi

Il credito 4.0 era destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 21/2001)

Il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le spese ammesse

Le spese agevolabili concernevano:

oneri del personale riferiti ai formatori (ore di partecipazione alla formazione);

oneri di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, con esclusione delle spese di alloggio, a eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti lavoratori con disabilità);

servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, locazione, generali) per le ore in cui i partecipanti hanno seguito la formazione;

spese relative al personale dipendente quale docente o tutor alle attività formative ammesse e ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali di cui all’allegato A della legge 205/2017.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o – se non soggette a tale revisione – da un revisore legale o di una società di revisione. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. Occorre inoltre redigere e conservare:

la relazione sulle modalità organizzative e sui contenuti delle attività formative svolte;

l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;

i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.

L’attività formativa

Le attività formative dovevano riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. L’erogazione poteva avvenire internamente con personale dipendente.

I formatori esterni dovevano essere in possesso di determinati requisiti (accreditamento presso Regione o Provincia autonoma della sede legale o sede operativa dell’impresa, università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate; accreditamento presso fondi interprofessionali, eccetera).

L’indicazione in dichiarazione

Il credito va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese e in quelle relative ai periodi successivi fino a conclusione dell’utilizzo. Ed è utilizzabile, solo in compensazione con F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.


Mini irregolarità che possono bloccare i bonus

Nel corso di alcuni controlli svolti dal Fisco è emerso l’apparente rispetto dei requisiti previsti per la fruizione del credito. Erano correttamente adempiuti l’indicazione in dichiarazione, le relazioni, le attestazioni, l’elenco dei dipendenti. Tuttavia, partendo da alcuni indizi che di per sé non sarebbero stati sintomatici di frodi, i verificatori sono giunti a conclusioni differenti, convincendosi che l’attività formativa non era mai stata svolta.

Ad esempio, alcuni dipendenti non erano in grado di riferire l’oggetto dell’attività formativa o erano presenti nei medesimi orari in altri luoghi, o ancora era stata svolta formazione a distanza, ma non c’era il link di alcun collegamento.

Al di là delle conseguenze sanzionatorie, vi è il rischio – verificatosi ad esempio per il credito R&S – che gli addetti ai controlli, alla fine, si convincano che si tratti di frodi generalizzate, con la conseguenza che l’intero credito venga disconosciuto anche in presenza di alcune mere irregolarità.


LA CHECK LIST

Attività formativa

L’attività formativa svolta ha logica/coerenza rispetto all’attività dell’impresa?

C’è una relazione/programmazione delle finalità della formazione?

Perché il revisore ha lo studio in una regione differente rispetto a chi organizza la formazione o all’azienda?

2

Organizzazione della formazione

Esiste uno scambio di email/corrispondenza con il consulente o chi organizza la formazione? Che data ha questa corrispondenza rispetto alla formazione?

Esiste uno scambio di email/corrispondenza o altra forma di comunicazione al personale per spiegare l’attività di formazione? E per comunicare gli orari di svolgimento della formazione?

Modalità svolgimento formazione. Se è a distanza, qual è la piattaforma utilizzata? Ci sono email di invio dei link? Se è in presenza, ci sono spese viaggio/ trasferta dei formatori/dipendenti?

3

Impegno dei dipendenti nella formazione

In che orari sono stati impegnati i dipendenti?

L’assenza dei dipendenti impegnati nella formazione è compatibile con l’operatività dell’azienda?

Ci sono risultanze, evidenze o riscontri da cui può desumersi che i dipendenti impegnati in formazione negli stessi orari facevano altro?

Cosa ha appreso il dipendente: ha redatto appunti, è stato consegnato materiale sulla formazione (slide, documenti)?


Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 18 novembre 2024

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