Energivori: le nuove regole per la luce calmierata

Via libera del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alle regole operative con cui il Gse ha disciplinato il funzionamento dell’energy release: il meccanismo, previsto dal decreto 181 del 2023, che ha effetto dal prossimo 1° gennaio e che consente alle imprese energivore di poter beneficiare di un prezzo calmierato dell’energia elettrica - a disposizione ci sono 23 terawattora - a fronte della realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili con nuovi impianti o rifacimento di quelli esistenti. «Le regole operative - ha commentato ieri il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin - ci permettono di procedere nell’attuazione di una norma che può accompagnare con grande efficacia 5mila imprese energivore nel processo di transizione».

Entro 15 giorni dalle regole, il Gse dovrà ora pubblicare il bando per l’assegnazione e i soggetti interessati avranno tempo, nei successivi 60 giorni, per presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura. Quest’ultima, come noto, è caratterizzata a monte dalla sottoscrizione di contratti per differenza a due tra il Gse e i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, che consentono alle aziende di richiedere alla società guidata da Vinicio Mosè Vigilante l’anticipazione, per un periodo di 36 mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica - che non potrà essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto da Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) - a un prezzo di cessione definito dal Gse (pari a 65 euro per megawattora) da restituire nell’arco di 20 anni dall’entrata in esercizio degli impianti.

Gli impianti dovranno avere una potenza minima pari a 200 kilowatt ciascuno o risultare oggetto di operazioni di potenziamento o rifacimento che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW. Quanto alla loro entrata in esercizio, gli impianti devono partire entro i 40 mesi successivi alla sigla del contratto di anticipazione. Se, invece, l’avvio avviene entro i 36 mesi, prosegue l’anticipazione ma inizia la restituzione dell’energia già ricevuta. L’impresa potrà comunque chiedere una proroga di questo termine «esclusivamente per cause di forza maggiore o per ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi e sempre che i ritardi non siano riconducibili agli operatori». Tale proroga non potrà andare oltre il 31 dicembre 2030.

Altro tassello disciplinato dalle regole operative è quello della cauzione che dovrà essere versata dalle imprese e che ammonta a 10mila euro: una somma che sarà restituita all’azienda entro 15 giorni dalla sigla del contratto di anticipazione o, in alternativa, trattenuta se l’energivoro non procederà alla sigla dell’accordo. Insieme alla cauzione, il Gse acquisirà «idonee garanzie», commisurate al valore dell’energia anticipata anche attraverso l’eventuale previsione di strumenti di ripartizione dei rischi tra i clienti finali energivori interessati. Le garanzie, precisano le regole operative, saranno svincolate con l’entrata in esercizio della capacità minima di generazione, ma il Gse potrà anche mettere in atto forme di compensazione con eventuali incentivi che il cliente finale riceve dal Gestore. Senza contare che, in caso di recesso anticipato dal contratto di anticipazione, dovranno essere restituiti tutti gli importi già corrisposti.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Imprese & Territori del 31 ottobre 2024

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