Neoassunti e disabilità, aiuti estesi anche agli Ets

Il contributo assunzione giovani con disabilità e la maxi-deduzione per chi assume lavoratori svantaggiati mirano a favorire l’occupazione delle categorie fragili anche da parte degli enti del Terzo settore (Ets).

Due misure, dunque, che all’occorrenza potranno anche essere cumulate premiando l’inclusione lavorativa e sociale di soggetti meritevoli di tutela. Ma andiamo con ordine.

Agevolazioni e beneficiari

Il primo incentivo (articolo 28, Dl 48/2023Dm 27 giugno 2024) consiste in un contributo erogato agli Ets iscritti nel Registro unico (Runts), incluse le onlus, che abbiano assunto a tempo indeterminato persone con disabilità (legge 68/1999), tra 18 e 35 anni e in un arco compreso tra 1° agosto 2020 e 30 settembre 2024.

In presenza di questi requisiti, tramite domanda da inoltrare su una piattaforma predisposta dall’Inps entro il 31 ottobre prossimo e a valere su un apposito fondo, può essere riconosciuto agli Ets un contributo di 12mila euro una tantum per l’assunzione e di altri 1.000 per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Importo che, peraltro, può essere chiesto anche per le conversioni di contratto da tempo determinato a indeterminato.

Il secondo (bonus nuove assunzioni) è rivolto a tutte le imprese (articolo 4, Dlgs 216/2023Dm 25 giugno 2024) e vale solo per il 2024. Consente di maggiorare in linea generale del 20% il costo ammesso in deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato (incluse le conversioni di contratto). Una deduzione elevata al 30% è riservata a lavoratori inclusi nelle categorie «meritevoli di maggior tutela» (Allegato 1, Dlgs 216/2023), tra cui le persone con disabilità, ex lege 68/1999.

Anche questa misura interessa gli Ets che, con riferimento allo svolgimento dell’attività commerciale, potranno beneficiare della deduzione maggiorata.

Occorre ricordare che l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, inclusi enti non commerciali – anche Ets - limitatamente alla parte di impiego dei lavoratori nell’esercizio di attività commerciale. Ciò significa che potranno essere compresi tra i destinatari del bonus imprese e coop sociali, che svolgono in via stabile e principale attività d’impresa di interesse generale e qualificate, sotto il profilo fiscale, come enti commerciali. Da escludere, invece, i soggetti che determinano forfettariamente il reddito di impresa, ovvero quelli per i quali i ricavi non si considerano prodotti nell’esercizio di un’attività commerciale (come le onlus).

Cumulabilità

Da valutare, infine, la cumulabilità delle misure. Il contributo assunzioni giovani con disabilità, come delineato dal Dm 27 giugno 2024, ammette la possibilità di fruire di altri sostegni destinati all’inclusione lavorativa di persone con disabilità. Dunque, potrà essere valutata dall’Ets – al ricorrere dei presupposti – l’applicabilità anche della maxi deduzione per nuove assunzioni.

Se per cooperative e imprese sociali la cumulabilità non trova limiti in considerazione delle modalità di svolgimento dei compiti statutari (in quanto realtà che svolgono stabilmente attività d’impresa), discorso differente vale per la realtà – diversa dalla onlus - che impieghi i neoassunti sia nell’attività istituzionale sia commerciale. In tal caso, la maggiorazione spetterà in proporzione al rapporto tra ammontare dei proventi da attività commerciale e quelli complessivamente prodotti (articolo 5, comma 9, Dm 25 giugno 2024).

IN SINTESI

Come cambia la cumulabilità

Il contributo disabilità può essere cumulabile con altri sostegni simili, come la maxi deduzione. Per imprese sociali cumulabilità senza limiti. Per le realtà che impiegano i neoassunti sia in attività istituzionali sia commerciali, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra proventi da attività commerciali e introiti totali.

Per le imprese sociali è possibile accedere a entrambi gli incentivi

Il contributo disabilità e il bonus nuove assunzioni hanno campi di applicazione parzialmente coincidenti. Come si è avuto modo di specificare, potremmo trovarci nella situazione in cui un ente del Terzo settore, titolare di reddito di impresa, possa accedere a entrambi gli incentivi.

Contributo disabilità

Pensiamo al caso di un’impresa sociale che assuma a tempo indeterminato, dal 1° gennaio di quest’anno, un lavoratore under 35 con disabilità, destinato allo svolgimento esclusivo di attività d’impresa, di interesse generale, conforme allo statuto.

Questa assunzione, rispettando i requisiti per l’accesso al contributo per la disabilità (ossia un lavoratore con meno di 35 anni e con disabilità, assunto con contratto a tempo indeterminato, entro il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto), consentirebbe all’impresa sociale di richiedere l’erogazione del contributo una tantum di 12mila euro e del contributo mensile di mille euro, dalla data di assunzione del lavoratore e fino al 30 settembre di quest’anno.

Bonus nuove assunzioni

Nulla impedisce, poi, all’impresa sociale di fruire anche del bonus nuove assunzioni e ottenere una maggiorazione del 30% del relativo costo deducibile, essendo quest’ultimo riferibile al reddito assoggettato a Ires.

In questo caso, tuttavia, ai fini della concreta applicazione della maggiorazione, sarebbe necessario verificare il rispetto di specifici requisiti (articolo 4, Dlgs 216/2023articolo 3, Dm 25 giugno 2024).

Anzitutto, occorrerà verificare l’effettiva operatività, ossia l’esercizio, da parte dell’impresa sociale, dell’attività di riferimento nel 2023 per almeno 365 giorni, così come l’estraneità dell’ente a procedimenti liquidatori o concorsuali. Senza poi tener conto della necessità di verificare, altresì, al termine del 2024, un incremento occupazionale – vale a dire una differenza positiva tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del 2024 e il corrispondente valore medio del 2023 – e un incremento complessivo della forza lavoro, ossia un numero complessivo dei dipendenti alla fine del 2024 superiore al numero degli stessi lavoratori occupati nel 2023.

Verifiche che, se condotte positivamente, consentiranno all’impresa sociale di applicare la maggiorazione del 30% al minore valore tra il costo, sostenuto nel 2024, relativo al nuovo lavoratore assunto (retribuzioni, contributi, ratei ferie, bonus e quota del Tfr) e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico del medesimo anno, rispetto al corrispondente dato dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

L’importo così determinato costituirà una variazione in diminuzione del reddito imponibile, da rilevare nella dichiarazione Ires 2025.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 27 settembre 2024

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