Transizione 5.0, esclusi beni del 2023. Fotovoltaico made in Ue

Transizione 5.0, dal Gse arrivano le faq per chiarire alcuni dubbi di imprese e professionisti. Si chiarisce che non sono ammissibili le macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili. Il Gse specifica, inoltre, che, essendo omologate per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili nemmeno nel caso in cui le imprese utilizzino combustibili alternativi come HVO o biodiesel. Sono ammissibili i veicoli agricoli e forestali, ma l’uso di combustibili fossili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile e deve riguardare un investimento sostitutivo. La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V. A conferma, in sede di acquisto del nuovo veicolo deve essere realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31.12.2023. Questa potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.

Il Gse evidenzia che sia i moduli che le celle degli impianti fotovoltaici devono essere prodotti negli stati membri Ue. Non sono previsti importi minimi di spesa, ma la producibilità massima attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e il costo massimo ammissibile è quello stabilito nel Decreto attuativo del Mimit.

Inoltre, sulla stessa struttura produttiva non possono essere presenti più richieste contemporaneamente in stato di «bozza» o «inviata». Le imprese possono inviare una nuova richiesta se per la stessa struttura produttiva sono presenti progetti già conclusi, ritirati o rigettati. Sono considerati conclusi i progetti per i quali, in seguito alla comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il Gse ha notificato all’impresa beneficiaria la «Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione».

Nel formulare l’ipotesi alla base dello scenario controfattuale, l’impresa deve stimare i volumi produttivi attesi. La casistica interessa i consumi energetici delle imprese di nuova costituzione o delle altre imprese che inseriscono nuovi processi. Questi vengono calcolati individuando, per ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri dell’UE e SEE nei cinque anni precedenti l’avvio del progetto, sui quali ipotizzare la media dei consumi energetici con cui raffrontare i consumi del progetto innovativo.

Il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti per i quali ordini e prenotazioni siano stati effettuati già nel 2023, anche se la consegna e la messa in funzione avvengono nel 2024. La data di avvio del progetto di innovazione è infatti definita come il momento del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, oppure qualsiasi altro tipo di impegno che renda l’investimento irreversibile, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 27 settembre 2024

Settore
Area Espositiva


Mappa
Contatti
Allegati
News correlate
Bandi collegati

Risposta

Lascia un commento - Inizia una nuova discussione

Copyright ® Telematica Italia S.r.l. 2024 - Tutti i diritti riservati