Transizione 5.0, dal Gse l’input a integrare le istanze

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha iniziato a chiedere integrazioni circa le richieste d’accesso al credito d’imposta previsto da Transizione 5.0. Questo può mettere le imprese e i professionisti al riparo da contenziosi futuri a consuntivo.

La buona notizia è emersa a margine di un convegno sul tema: alcuni richiedenti stanno ricevendo richieste d’integrazione per ottenere una migliore specifica sull’impostazione dell’algoritmo. Il lavoro dei tecnici è piuttosto complesso, visto che il decreto attuativo e la circolare hanno aggiunto specifiche a ciò che la normativa originale aveva solo ventilato.

Poter contare sin da subito su un interlocutore come il Gse non può che essere letto in maniera positiva. I danni che spesso emergono dalle autodichiarazioni, poi sottoposte a controlli successivi, sono sotto gli occhi di tutti, come testimonia quanto avvenuto con il credito di imposta per attività R&S che sembra trovare una soluzione con una sorta di sanatoria con saldo e stralcio (si veda Il Sole 24 Ore del 17 settembre).

Tornando a Transizione 5.0, insieme con la domanda iniziale, l’impresa allega la certificazione ex ante nella quale un tecnico indica i documenti usati per la sua preparazione e ne attesta la conservazione presso l’impresa beneficiaria. I documenti sono utili per comprovare, nell’ambito di eventuali successivi controlli, la riduzione dei consumi energetici, come dichiarata dalla relazione di supporto alla certificazione ex ante.

Documentazione a consuntivo

A consuntivo sono molti i documenti che dovranno restare a corredo degli investimenti effettuati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impresa deve conservare la documentazione attestante le specifiche tecniche dei componenti ante e post intervento, gli schemi d’impianto rappresentativi dell’interconnessione tra la struttura produttiva e/o il processo interessato con i sistemi di produzione e/o prelievo dei vettori energetici/combustibili impiegati, con evidenza del posizionamento dei misuratori qualora presenti, nonché la documentazione attestante le specifiche tecniche della strumentazione di misura ove applicabile.

Inoltre, deve conservare il foglio di calcolo con l’algoritmo per la determinazione dei risparmi e il dettaglio dei dati usati (consumo, variabili operative) e la documentazione per la stima delle prestazioni energetiche ante e post intervento.

Relazione tecnica

La relazione tecnica deve contenere una descrizione del contesto in cui inserire le informazioni relative al progetto di innovazione. In particolare, il tecnico deve fornire una descrizione della struttura produttiva riportando i processi produttivi presenti, la tipologia di materie prime usate, i vettori energetici impiegati, gli impianti di autoproduzione di energia a servizio della struttura produttiva e/o del processo, i prodotti/servizi realizzati nella struttura produttiva e/o nel processo, i volumi produttivi propri della struttura produttiva e/o del processo.

La descrizione deve includere una planimetria con evidenza dell’area oggetto d’intervento per individuare la zona che trarrebbe beneficio, in termini di riduzione dei consumi energetici, dal progetto d’innovazione. La stessa deve prevedere uno schema a blocchi, con i processi produttivi e il processo interessato dall’intervento.

La relazione deve, infine, indicare il cronoprogramma e la data di avvio del progetto e riportare la quantificazione dei risparmi energetici generabili dal progetto. Il tecnico deve, infatti, quantificare i risparmi energetici, descrivendo il programma di misura o la metodologia usata per valutare le prestazioni prima e dopo l’intervento.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 19 settembre 2024

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