Tax credit Zls cumulabile con Transizione 4.0

Contributo fino al 35% della spesa, importo minimo del progetto pari a 200mila euro, immobili ammessi fino al 50% del valore dell’investimento. Ma anche la possibilità di cumulo con la misura Transizione 4.0 (non con 5.0), l’obbligo di entrata in funzione dei beni entro due anni, la revoca in caso di uscita dalle Zone logistiche semplificate (Zls) o di spostamento dei macchinari nei cinque anni successivi in altre unità produttive dell’impresa. Queste sono alcune delle specifiche fornite dal decreto attuativo sulle Zone economiche speciali (Zes) nel Centro Nord.

A questo va aggiunto quanto anticipato ieri su Il Sole 24 ore: le imprese prima sono chiamate a fare l’investimento e solo successivamente sapranno a quanto ammonterà il contributo. Da evidenziare che nel caso delle Zes al Sud, il ministero è intervenuto immettendo nuovi fondi una volta vista la discrepanza tra richiesta e risorse disponibili, in quel caso prenotate.

L’agevolazione è teoricamente già operativa, considerando che le spese sono ammesse a partire dallo scorso 8 maggio.

Imprese interessate

Sono ammesse al beneficio le imprese che operano o che si insediano nelle Zls, con alcune esclusioni, come chi opera nell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, eccetto i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti.

Per individuare il settore di appartenenza, il decreto invita a tenere conto del codice attività (compreso nella tabella Ateco 2024), indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zls, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

Beni immobili

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardano beni già usati dal richiedente o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200mila euro.

Contributo massimo del 35%

Per i progetti di investimento, con costi ammissibili non superiori a 50 milioni, il contributo massimo per le grandi imprese è pari al 15% delle spese ammissibili. Le percentuali sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento, con costi ammissibili superiori a 50 milioni, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle Pmi.

Modalità d’uso e variazione

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio scorso fino al prossimo 15 novembre. Nello stesso periodo possono inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione. L’ammontare non deve eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Cumulo

Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che questo cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il cumulo è, quindi, possibile nel caso che la percentuale ottenuta sia inferiore alla massima possibile per l’area.

Il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato, quindi con la 4.0, ma non è con la 5.0.

Revoche

Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la revoca scatta anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella Zls per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi del 5 settembre 2024

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