Le novità più importanti in merito alla Transizione 5.0 riguardano il fatto che entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta – pena la decadenza dal beneficio – le imprese devono aver ordinato i beni e pagato un acconto per almeno il 20 per cento. Con la legge 67 del 23 maggio 2024 viene definito che le spese sono ammissibili dal 1° gennaio di quest’anno e viene confermato che il termine per la conclusione dell’investimento, che dà diritto alla maturazione del credito, è il 31 dicembre 2025. Nelle bozze di decreto interministeriale sono apparsi i nuovi certificatori ammessi, oltre a Ege ed Esco, per la certificazione della riduzione dei consumi.
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Rimangono meno di 100 milioni a disposizione delle imprese. L’agevolazione ha avuto un buon seguito da parte delle imprese, in quanto prevede che l’investimento possa essere interamente coperto da finanziamento bancario o da leasing e prevede il rimborso di un contributo a fondo perduto cumulabile con la 4.0 e, forse, anche con la 5.0; sarà il decreto a chiarirlo. Il finanziamento non deve superare i cinque anni e deve essere compreso tra 20mila e quattro milioni di euro, interamente usato per coprire gli investimenti ammissibili.
Zes unica
Scade domani la finestra per le richieste di credito d’imposta a beneficio delle aree comprese nella Zes unica. Le imprese devono essere in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l’adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali.
Assonime, con la circolare 13 diffusa ieri, ha precisato che gli investimenti sono ammissibili anche se realizzati in economia o mediante contratto di appalto a patto che siano destinati a essere utilizzati come strumenti di produzione. L’associazione fa notare che, con riferimento al precedente credito d’imposta per il Mezzogiorno, l’Agenzia aveva chiarito che, al fine di individuare i beni agevolabili, si doveva fare riferimento alla classificazione nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo di Stato patrimoniale, secondo l’Oic 1644. Per la Zes invece c’è una specifca che precisa che riguardo al requisito della «strumentalita?» rispetto all’attivita? esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione.
Contratti di sviluppo
Con decreto sono stati stanziati 1,7 miliardi per sostenere la produzione di strumenti utili alla transizione ecologica, ovvero tecnologie a zero emissioni nette, e per rafforzare la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. Le risorse saranno distribuite tramite i contratti di sviluppo.
I progetti ammissibili devono riguardare la realizzazione di un programma di sviluppo industriale o di tutela ambientale, includendo uno o più progetti di investimento, ricerca, sviluppo e innovazione.
Gli investimenti possono concentrarsi sulla produzione di componenti chiave per dispositivi come batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Possono includere anche il recupero di materie prime critiche necessarie per la produzione di questi dispositivi, come magnesio, litio, nichel, fosforo, tantalio, rame, grafite naturale e arsenico.
Fondi Pnrr
A giugno si sono aperti due bandi, lanciati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per le imprese che investono nella produzione di energia da fonti rinnovabili e da biometano. Entrambi i bandi sfruttano le risorse del Pnrr. La partecipazione delle imprese potrà avvenire tramite Gse.
Il primo bando concede incentivi per la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, mentre il secondo riguarda la partecipazione ai registri e alle aste per lo sviluppo dell’agrivoltaico. Entrambi prevedono la concessione di tariffe incentivanti per la vendita di energia o biogas, accompagnate da un contributo in conto capitale fino al 40% della spesa per la realizzazione degli impianti.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 11 luglio 2024