Transizione 4.0 e Transizione 5.0 accumunati dal tema degli investimenti “realizzati”. Ambedue le normative di riferimento devono confrontarsi con il concetto di ultimazione degli investimenti. La prima per poter continuare a utilizzare il bonus sugli investimenti del 2023 e per poter fruire di quelli del 2024, la seconda per capire se gli investimenti ordinati nel 2023 e consegnati nel 2024 possono rientrare nella 5.0 che ha un contributo ben più alto. Il dubbio, seguendo quanto prevede il Tuir, non ci sarebbe, ma una circolare delle Entrate, già nel 2021, aveva ribaltato il concetto.
Transizione 4.0
Le imprese, in base al decreto legge 39/2024, sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata. Qui è necessario chiarire se l’obbligo sia solo per chi ha fatto investimenti e non ha ancora utilizzato neanche la prima quota, non avendo interconnesso nel 2023, o anche per tutti quelli che hanno utilizzato una quota, ma hanno ancora crediti in corso. In questo ultimo caso non si capirebbe perché coloro che hanno residui precedenti non dovrebbero comunicare anche questi, se lo scopo è quello di avere un quadro definito.
Transizione 5.0
Il decreto Pnrr (Dl 19/2024 in corso di conversione) prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, sia riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dal decreto, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dalle disposizioni del decreto.
Circolare Entrate 9/2021
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 9/2021, analizza le disposizioni del comma 1051 della legge di Bilancio per il 2021 riguardanti il credito d’imposta, che spetta per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022.
Viene evidenziata una sovrapposizione parziale con le disposizioni della legge di Bilancio 2020 per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2021.
Secondo le Entrate, innovando rispetto al Tuir, vanno considerati effettuati gli investimenti per i quali, prima del 15 novembre 2020, sia stato effettuato un ordine vincolante con versamento dell’acconto del 20% come realizzati nel periodo antecedente anche se la consegna effettiva è successiva.
Secondo il Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale,
Il nodo realizzazione
Le nuove disposizioni del Dl 39 che obbligano le imprese a dichiarare gli investimenti realizzati nel 2023 o a determinare quali sono realizzati nel 2024 si scontrano con il concetto stesso di investimenti realizzati. L’obbligo di dichiarazione per gli interventi Transizione 4.0 o di ammissibilità delle spese per la 5.0 si basa sul presupposto che gli investimenti siano stati effettivamente realizzati nel corso dell’anno in questione.
La circolare delle Entrate, per dirimere lo stesso problema ai fini della 4.0, sostenne che i beni già ordinati e per i quali era stato pagato l’acconto erano da ricondurre alla norma vigente nel momento di manifestazione della volontà, a prescindere dalla consegna. Il Tuir sostiene invece che un bene è realizzato una volta consegnato e, in caso di locazione finanziaria, se previsto da contratto, dal momento in cui entra nella disponibilità dell’impresa.
Visto quanto sopra le imprese potrebbero trovarsi nell’incertezza su come gestire la dichiarazione di investimenti per la 4.0 e la gestione degli investimenti per la 5.0. Questa incongruenza potrebbe generare complicazioni nella gestione amministrativa e fiscale delle imprese, con potenziali impatti sulla corretta valutazione dei costi e dei benefici degli investimenti e recupero degli incentivi utilizzati.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 4 aprile 2024