Programma Gol anche con formazione breve

Non mancano le risorse finanziare per costruire definitivamente il sistema italiano delle politiche attive. Ai 4,4 miliardi del Pnrr, il nuovo programma di finanziamento europeo denominato RepowerEu ha aggiunto 1 miliardo e la nuova riforma denominata Piano nuove competenze transizioni (Pnct), che ha l’obiettivo di affrontare il mismatch tra le competenze possedute dai lavoratori e quelle richieste dal mercato del lavoro.

Assieme al decreto di adozione del Pnct, nella Conferenza Stato, Regioni e Province autonome straordinaria del 29 marzo scorso, il ministero del Lavoro ha presentato anche il decreto di modifica del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), entrambi approvati.

Il termine di adozione del Piano nuove competenze transizioni era fissato al 31 marzo 2024. La successiva scadenza, del 30 settembre 2025, prevede l’entrata in vigore di leggi regionali che dovranno introdurre meccanismi per garantire che le attività formative siano pianificate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, a partire da quelli con il maggiore disallineamento delle competenze.

Alle Regioni è inoltre richiesto di prevedere nei loro bandi l’indicazione degli esiti occupazionali stimati dell’attività di formazione. Allo stesso modo, viene chiesto di riconoscere la formazione in azienda, le competenze acquisite e i percorsi formativi brevi. Infine, alle Regioni viene richiesto di introdurre meccanismi di promozione di forme di cofinanziamento privato.

Sganciati dall’aggiornamento delle leggi regionali entro il termine del 30 settembre 2025, i chirurgici cambiamenti dei due nuovi decreti a quelli originari del Piano nuove competenze e di Gol innanzitutto modificano l’impianto precedente che vedeva i centri per l’impiego come unica porta di accesso a Gol, promuovendo il paritetico coinvolgimento degli operatori privati accreditati dalle Regioni, in coerenza con quanto stabilito dal provvedimento con cui è stato cancellato il reddito di cittadinanza (Dl 48/2023).

Con riferimento alla platea dei possibili beneficiari del programma, il nuovo decreto ministeriale ribadisce che possono accedervi anche gli attivabili al lavoro destinatari delle misure di sostegno al reddito sostitutive del reddito di cittadinanza, cioè il supporto per formazione e lavoro e l’assegno di inclusione, oltre a tutti i disoccupati indipendentemente dalla durata di tale condizione, dal genere, dall’età.

Tra i soggetti che possono erogare i servizi previsti nei diversi percorsi di Gol, viene previsto il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nei percorsi di lavoro e inclusione (percorso 4), in quanto organismi particolarmente in grado di prendere in carico beneficiari con bisogni complessi avvicinandoli al mercato del lavoro.

Altra novità riguarda la composizione dei panieri di servizi del percorso 1, di “reinserimento occupazionale”, destinato a coloro che risultano più vicini al mercato del lavoro e quindi più facilmente occupabili. A partire dalla considerazione del ruolo della formazione professionale nell’incremento delle possibilità di reinserimento, il decreto prevede che può essere opportuno rafforzare il percorso di politica attiva con attività formative di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze. Inoltre, viene superato il limite minimo di 40 ore di formazione per i percorsi di upskilling.

Speculari a queste di Gol, le modifiche all’originario Piano nuove competenze stabiliscono che percorsi formativi possano ora essere previsti, per tutti i beneficiari, anche nella forma “on the job” come alternanza, tirocini extracurriculari e formazione interna, purché producano almeno un’attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite.

Insomma, Gol si rafforza come programma fortemente caratterizzato da interventi formativi anche di breve durata. Mentre resta immodificato il riconoscimento “a risultato” degli esiti occupazionali, con importi differenziati in base alla distanza del disoccupato dal mercato del lavoro e alla tipologia di contratto di lavoro: da 645 euro per contratti a tempo determinato di almeno 6 mesi, a 3.225 euro per contratti a tempo indeterminato o di apprendistato di primo o terzo livello (circolare Anpal 5/2023).

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 3 aprile 2024 

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