Con la circolare 11/2024, pubblicata ieri, l’Inps fornisce ad aziende e addetti ai lavori indicazioni utili a gestire l’esonero, meglio noto come taglio del cuneo contributivo, che la legge 213/2023 (Bilancio 2024) riconosce in favore dei lavoratori dipendenti durante l’anno in corso.
Nel documento, l’Istituto conferma subito che la proroga della misura – volta ad assicurare ai dipendenti una busta paga con un netto più consistente - non impatta sulla tredicesima mensilità, sia nelle ipotesi (peraltro più ricorrenti) in cui la stessa venga corrisposta in unica soluzione a dicembre, sia nei casi la relativa erogazione avvenga nel cedolino paga mensile, in ragione di un dodicesimo della stessa.
La circolare in rassegna, inoltre, ribadisce le soglie retributive entro cui debbono rientrare gli emolumenti al fine di potere accedere al taglio contributivo, che la legge di bilancio ha confermato nella misura di 6 punti percentuali per retribuzioni imponibili previdenziali mensili fino a 2.692 euro mensili e di 7 punti per retribuzioni imponibili previdenziali mensili fino a 1.923 euro. In entrambi i casi, come ricordato, gli importi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima.
L’Inps ricorda altresì che la diminuzione della contribuzione Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) da versare continua a non incidere sul rendimento pensionistico dei destinatari della facilitazione, in quanto la differenza è finanziata dallo Stato.
Nella circolare si chiarisce, inoltre, che la riduzione contributiva si applica solamente alle contribuzioni a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro riferiti all’anno in corso. Ne consegue che il taglio non potrà riguardare erogazioni di competenze intervenute nel corso del 2024, ma riferite alle ultime competenze (ad esempio, ferie e permessi) che riguardano rapporti di lavoro conclusi nel 2023.
L’Istituto ribadisce che la facilitazione contributiva non rappresenta un incentivo all’assunzione e, quindi, la stessa non è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015. Il taglio del cuneo, inoltre, non configurandosi come un beneficio in favore del datore di lavoro, non determina la necessità del possesso del Durc da parte di quest’ultimo.
Tra gli aspetti analizzati dall’Inps si annota il caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro con diversi datori durante l’anno 2024. In tale circostanza, le soglie retributive devono essere considerate singolarmente e, dunque, di fatto vengono raddoppiate. A ben vedere, tuttavia, non è una novità in quanto si tratta di una situazione già vista lo scorso anno e ora confermata.
In merito al coordinamento con altri incentivi, la circolare precisa che il taglio del cuneo è cumulabile – nell’anno in corso - con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.
La medesima facilitazione è, invece, alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli introdotta dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 213/2023.
Il taglio del cuneo fiscale, allineato alle nuove disposizioni, potrà essere conguagliato nel corrente mese di gennaio ma anche a febbraio da parte dei datori di lavoro che non hanno potuto farlo nel corrente mese.
I codici utili per l’indicazione dell’agevolazione in UniEmens – L094 e L098 - vengono mantenuti ma il loro contenuto si amplia. La descrizione viene estesa anche all’esonero della legge di bilancio 2024, oltre che al preesistente esonero di cui al Dl 48/2023.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 17 gennaio 2024.