Prorogato di un anno recupero aiuti di Stato e de minimis

Prorogati di un anno i termini, in scadenza al 30 giugno 2024, per notificare gli atti di recupero degli aiuti di Stato e de minimis fruiti come crediti d’imposta.

Con una norma procedurale inserita nel decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 6, del Dl 215/2023) è stato infatti prorogato di 1 anno il termine previsto per la notifica degli atti di recupero dei crediti d’imposta (articolo 1 commi 421 e seguenti della legge 321/2004 e articolo 1 commi 31 e seguenti della legge 234/2021 tra cui le agevolazioni e i contributi a fondo perduto connessi al Covid 19) in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 per permettere il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis “automatici” o semiautomatici per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La proroga non riguarda tutti gli aiuti di Stato e de minimis ricevuti dalle imprese ma solo quelli per i quali l’agenzia delle Entrate non ha provveduto alla registrazione ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del Dm 115/2017. Il Dm, attuativo dell’articolo 52 della legge 234/2020, disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) e permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici ed il superamento dei massimali.

L’articolo 10 del Dm 115/2017 dispone che gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Rna nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. A tali adempimenti provvede, con riguardo ai crediti d’imposta ricevuti dalle imprese, l’agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni che prende dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto che ha beneficiato dell’aiuto.

Ricordiamo infatti che nel modello della dichiarazione dei redditi è previsto sin dal 2018, nel quadro RS, un prospetto denominato «Aiuti di Stato», che deve essere compilato dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nell’Rna, che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell’agenzia delle Entrate, ossia la dimensione e la forma giuridica dell’impresa, il settore dell’aiuto fruito e il codice Ateco corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto.

Il prospetto deve essere compilato nel caso in cui l’operatore economico ha ricevuto:

aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis) tra cui rientrano i crediti d’imposta;

aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del Dm 115/2017).

Gli atti di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati (art. 43 del Dpr 600/73) entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato in compensazione (Cassazione. 15186/2016 e 4153/2018).

Ricordiamo che in caso di omissioni da parte del contribuente, il contesto normativo (articolo 17, comma 2 del Dm 115/2017) potrebbe portare all’inadempimento degli obblighi di registrazione nei termini indicati nel Dm, e determinare l’automatica illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 10 gennaio 2024.

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