Dal 9/1 conferma prenotazione per Bonus Pubblicità

Con avviso dell'8 gennaio, il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che, dalle 14.00 del 9 gennaio alle 24.00 del 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, possono presentare la “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati” nel medesimo anno.

Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito del dipartimento o la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure scarica qui: modelloi istruzioni.

Ricordiamo che il modello è lo stesso utilizzato dal 1 al 31 marzo per prenotare il bonus essendo infatti bivalente, come si legge dal tipo di comunicazione. 

Ricordiamo che, con avviso del 24 febbraio il Dipartimento per l'editoria comunicava che dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile l'invio della “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023:

  • attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 
  • utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, 
  • accessibile con SPID, CNS o CIE.

Ricordiamo che dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per :

  • le imprese, 
  • i lavoratori autonomi 
  • e gli enti non commerciali

in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Si ricorda che  l'art 25 bis del DL n 17/2022 c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

Si specifica che rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica  il regolamento di cui al  DPCM n 90/2018.

L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Fonte: fiscoetasse.com - Notizie del 9 gennaio 2024

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