Incentivi a imprese che si trasferiscono in Italia

Le disposizioni di riforma della fiscalità internazionale includono una previsione speciale finalizzata all’attrazione di attività imprenditoriali e professionali dall’estero verso l’Italia. Questo strumento si ispira ampiamente alle regole già in vigore per il regime degli impatriati, applicabili alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, ma con la differenza che il beneficio fiscale è concesso direttamente alle imprese, anche in forma societaria e associazioni professionali, attraverso un’innovativa formulazione.

Il beneficio fiscale, in pratica, riduce a metà l’imponibile delle imprese che scelgono di spostare le proprie attività nel nostro Paese. Questa disposizione è stata introdotta nel decreto legislativo, approvato in fase preliminare dal Governo il 16 ottobre 2023, per attuare la riforma fiscale relativa alla fiscalità internazionale, come previsto dalla Legge delega 111/2023.

La regolamentazione, secondo il testo attualmente disponibile, richiede una serie di requisiti e condizioni per poter beneficiare di questa agevolazione. Inoltre il beneficio del regime di favore è subordinato all’approvazione della Commissione Europea, tenuta a verificare se questo sostegno finanziario, rappresentato dall’agevolazione fiscale, sia conforme alle norme del mercato interno dell’Unione Europea.

Redditi agevolati e durata - I redditi agevolati sono quelli generati da imprese e associazioni professionali che decidono di trasferire le proprie attività in Italia. Il vantaggio fiscale si traduce nel fatto che solo il 50% dei redditi aziendali o professionali concorrerà al calcolo dell’imponibile sia ai fini dell’imposta sui redditi sia dell’IRAP. Conformemente a questa regola, l’importo soggetto all’imposta sui redditi e all’IRAP sarà ridotto del 50%, ma soltanto per un periodo limitato. La disposizione stabilisce che il periodo agevolato va dall’anno fiscale in cui avviene il trasferimento fino al quinto anno successivo, per un massimo di 6 anni di agevolazione complessivamente.

Soggetti ammessi all’agevolazione - L’agevolazione si rivolge ai soggetti che esercitano attività di impresa, nonché ai soggetti che esercitano arti e professioni in forma associata. Le attività trasferite in Italia devono, in precedenza, essere svolte in un Paese estero non appartenente all’Unione Europea (UE) né allo Spazio economico europeo (SEE), in quanto consentire l’agevolazione tali soggetti inciderebbe sui principi fondamentali dell’UE, concretizzandosi in un ingiustificato aiuto di Stato.

L’agevolazione, nonostante si rivolga ad imprese fuori dall’ambito comunitario, è subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, tenuta a verificare la compatibilità della agevolazione fiscale con il mercato dell’UE.

Restrizioni anti abuso e decadenza - Sono chiaramente delineate restrizioni specifiche riguardanti le attività che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, con l’esclusione di quelle già svolte in Italia nei 24 mesi precedenti al trasferimento. Questa disposizione è motivata da un evidente obiettivo anti-abuso, teso a prevenire l’accesso alle agevolazioni fiscali per attività già esercitate in Italia. Una tale pratica finirebbe per attribuire il beneficio fiscale a soggetti non legittimati che già esercitano in Italia determinate attività.

Resta aperta la questione se possano essere applicate restrizioni anche nel caso in cui l’attività sia svolta in modo indiretto, attraverso una società controllata o un soggetto collegato a chi si trasferisce in Italia. In queste circostanze, non è molto probabile che, a livello interpretativo, si possa giungere all’ulteriore esclusione delle attività già svolte indirettamene in Italia.

Inoltre, è imperativamente richiesto di mantenere documentazione contabile separata, adeguata a consentire una verifica accurata della determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. Tale requisito garantisce un’applicazione corretta delle agevolazioni fiscali e, in particolare, l’esclusione delle attività già precedentemente esercitate in Italia.

Il vantaggio fiscale viene revocato qualora, nei cinque periodi d’imposta successivi alla conclusione del regime agevolativo, il beneficiario trasferisca, in tutto o in parte, le attività precedentemente trasferite in Italia in uno Stato che non è parte dell’Unione Europea né dello Spazio economico europeo (SEE). In questa situazione, l’Amministrazione finanziaria procederà al recupero delle imposte non versate durante il periodo di agevolazione dal quale è decaduto, applicando gli interessi.

Osservazioni finali - L’Italia sta cercando di promuovere l’attrazione di imprese straniere attraverso un nuovo strumento fiscale che riduce significativamente l’imponibile per le imprese che trasferiscono le loro attività nel nostro Paese. Questa misura rappresenta un passo importante nell’ambito della riforma fiscale internazionale, conformemente alla Legge delega 111/2023, con l’obiettivo di portare in Italia attività di impresa e professionali, con gli innegabili effetti positivi in termini di occupazione, indotto, know how.

L’agevolazione è indirizzata a imprese e associazioni professionali non residenti nell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo, ma l’approvazione da parte della Commissione europea è un requisito fondamentale per garantire che il beneficio fiscale sia conforme alle norme del mercato interno dell’Unione Europea.

Fonte: fiscal-focus.it, Articoli Fisco dell'8 novembre 2023

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