Superbonus ridotto indennizzato

In arrivo il contributo a fondo perduto per compensare in parte la riduzione del Superbonus dal 110% al 90%. Si tratta di un indennizzo per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31ottobre 2023 (data ultima anche per l'invio della domanda). Il contributo non produce effetti fiscali per il beneficiario, verrà erogato entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 ed è destinato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione hanno sostenuto spese per i suddetti interventi (di cui all'art. 119, c. 8-bis, 1° e 3° periodo, del decreto legge n. 34/2020) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. il richiedente deve avere un «reddito di riferimento» non superiore a 15mila euro;
  2. il richiedente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
  3. l'unità immobiliare di cui alla lettera b) deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.

Lo ha stabilito il decreto 31 luglio 2023 del ministero dell'economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, che rinvia ad un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi entro il 24 ottobre 2023) l'individuazione delle modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo.Ai fini dell'erogazione del contributo, fino ad esaurimento del plafond di 20 mln di euro, contano solo le spese sostenute per le quali i bonifici risultano effettuati tra l'1/1/2023 e il 31/10/2023. Pertanto, per l'assegnazione dell'indennizzo ciò che conta non sarà l'ordine cronologico dell'invio delle domande, ma quello del primo bonifico fatto dai richiedenti.

Spese ammissibili. In base all'art. 3 del dm 31 luglio 2023 le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare. Si tratta di spese agevolabili sostenute dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ma la detrazione spettante deve essere stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del dl n. 34/2020.

Determinazione ed erogazione del contributo. Il contributo è stato introdotto con il d.l. Aiuti quater (n. 176/2022) che ha ridotto l'aliquota del superbonus dal 110% al 90% e, per le abitazioni unifamiliari, lo ha limitato a quelle adibite a prima casa il cui proprietario abbia un reddito fino a 15.000 euro. L'importo del bonus non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all'agevolazione. Sarà tuttavia l'Agenzia delle entrate a determinarne l'ammontare tenendo conto del rapporto percentuale tra le risorse stanziate e l'ammontare dei contributi richiesti.Quanto all'erogazione, essendo disponibili 20 mln, se arrivano richieste per 40 mln ognuno riceverà il 50% di quanto richiesto. Se le risorse non coprono il 10% delle richieste verrà erogato il 10% ma in base all'ordine del primo bonifico.

Fonte: italiaoggi.it, news del 1° settembre 2023

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