La conferma arriva dall’agenzia delle Entrate con la risposta 316/2023, la quale fa seguito all’istanza di interpello di un contribuente.
L’impresa ha comunicato di avere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale, a suo tempo, è stato definito un prezzo fisso.
In ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, l’impresa non ha subito un incremento maggiore del 30%, rispetto ai medesimi trimestri del 2019, del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022.
Leggendo la normativa, l’istante ha ritenuto di avere comunque diritto al contributo.
La risposta
L’agenzia delle Entrate fa presente che il legislatore ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla «media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-gas) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme)».
Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese consumatrici di gas.
Ne deriva che il calcolo deve essere operato avendo riguardo forfettariamente alla media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-gas) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative, in raffronto al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
L’agenzia delle Entrate conclude specificando che la norma che disciplina il credito d’imposta sui consumi del gas delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal gestore dei mercati energetici.
L’istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato a un prezzo fisso nel periodo di riferimento.
Ne consegue che il contributo spetta anche se non ha avuto un danno effettivo, non avendo subito l’aumento dei prezzi
L’agenzia delle Entrate, con risoluzione 20/E del 10 maggio 2023, ha provveduto all’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, validi per il secondo trimestre 2023.
Le imprese potranno utilizzare i nuovi codici numero 7015, 7016, 7017 e 7018 a seconda della tipologia.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 26 maggio 2023