Nell’ambito del Fondo nuove competenze, il progetto di formazione dei lavoratori è di norma finanziato dal fondo paritetico interprofessionale a cui aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo». Questa precisazione è stata fornita dall’Anpal con una Faq pubblicata sul suo sito internet.
È il decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 22 settembre 2022 a stabilire, all’articolo 4, comma 4, che l’attività di formazione è di solito finanziata dai fondi interprofessionali «secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi». I fondi paritetici che vogliono partecipare all’attuazione dei progetti del Fnc hanno comunicato tale interesse all'Anpal, la quale li ha inseriti in un elenco (contenente attualmente sedici enti).
Il comma 5 dell’articolo 4 aggiunge che «in caso il datore di lavoro non aderisca a fondi paritetici interprofessionali ovvero il fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del fondo nuove competenze…ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei fondi…resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, numero 13, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali».
Nella Faq, Anpal ribadisce quanto disposto dal decreto interministeriale ed esemplifica che tra le «ragioni oggettive» rientra l’esaurimento delle risorse al momento della presentazione della domanda. L’esistenza delle cause oggettive non può essere dichiarata dal datore del lavoro, ma deve essere accertata dal fondo che la deve comunicare ad Anpal.
La Faq fornisce, inoltre, indicazioni sulla gestione delle domande che sono state presentate discostandosi da queste regole. In particolare, in assenza dell’indicazione di adesione a un fondo interprofessionale, Anpal verificherà, tramite Inps, se la stessa sussiste. In caso di esito positivo, la domanda dovrà essere integrata e il fondo paritetico dovrà verificare se, al momento di presentazione della richiesta, c’era un impedimento oggettivo. In mancanza di impedimento, la domanda sarà ammessa solo se il fondo avrà risorse per finanziarla, altrimenti sarà respinta.
Il Fondo nuove competenze consente ai datori di lavoro di far accedere i dipendenti a progetti formativi di sviluppo delle competenze nell’ambito della transizione digitale e di quella ecologica. Con il decreto legge 48/2023 è stata prevista la possibilità di finanziare ulteriormente il Fnc tramite la programmazione 2021-2027 del Piano nazionale giovani, donne, lavoro cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus in modo da dare nuova linfa a questo strumento.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 24 maggio 2024