Dalla cassa integrazione straordinaria per le aree di crisi industriale complessa a quella per accordi di transizione occupazionale. Sono numerose le soluzioni derogatorie per il ricorso agli ammortizzatori sociali a favore dei datori di lavoro che hanno raggiunto il plafond temporale di utilizzo, vale a dire, in via generale, quello della durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile - ampliato a 36 mesi con l’uso della solidarietà difensiva - e, in termini particolari, quelli di fruizione delle varie causali della Cigs stabiliti in 12 mesi per la crisi, 24 mesi per la riorganizzazione aziendale e 36 mesi per il contratto di solidarietà. Si individuano così una serie di ulteriori strumenti per il sostegno al reddito, riconosciuti entro determinati limiti di spesa, che l’Inps ha recentemente riepilogato nella circolare 4/2023.
Le misure della legge di Bilancio
Un primo intervento, rifinanziato dalla legge 197/2022 (la legge di Bilancio per il 2023), riguarda il completamento dei piani di recupero occupazionale per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta in base all’articolo 27 del Dl 83/2012: a queste aziende può essere concessa la Cigs per un massimo di 12 mesi, preceduta da un accordo in sede governativa presso il ministero del Lavoro con la presenza del ministero dell’Economia e della Regione territorialmente competente, e coadiuvata da percorsi di politica attiva del lavoro.
È stata prorogata per il 2023, nella durata massima di 12 mesi, anche la Cigs per agevolare la gestione degli esuberi di personale a favore dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva.
La legge 197/2022 ha anche rifinanziato il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, il trattamento Cigs a favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva per i quali sia stato avviato o prorogato, durante il 2017, il ricorso alla Cigs per la gestione delle bonifiche e, infine, l’indennità per i dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, in seguito alla frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, provocata dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2019.
Le altre disposizioni
È ancora in vigore, fino a tutto il 2024, la possibilità di proroga della Cigs a favore delle imprese con rilevanza economico strategica (articolo 22-bis del Dlgs 148/2015), rifinanziata, per il triennio 2022-2024, dalla legge di Bilancio per il 2022.
Un’ulteriore misura operante nel 2023 è quella volta a sostenere le transizioni occupazionali, per recuperare posizioni lavorative a rischio di esubero, tramite la concessione di ulteriori 12 mesi di Cigs all’esito degli interventi di riorganizzazione o di crisi aziendale previsti dall’articolo 22–ter del Dlgs 148/2015. La concessione è subordinata a una consultazione sindacale in cui sono definite le azioni intese alla rioccupazione o all’autoimpiego - anche per mezzo dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua - con il possibile cofinanziamento delle Regioni nell’ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro.
Nel 2023 i datori di lavoro interessati potranno fruire anche della Cigs prevista dall’articolo 44, comma 11-ter del Dlgs 148/2015, introdotta dalla legge di Bilancio 2022. La disposizione stabilisce che, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro soggetti alla Cigs, che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale avendo superato il plafond di durata, sono ammessi a fruire, nel residuo limite di spesa di 150 milioni di euro per il 2023, del trattamento Cigs per un massimo di 52 settimane entro il 31 dicembre 2023.
Infine, i dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, in amministrazione giudiziaria, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, potranno usufruire del trattamento di integrazione salariale stabilito per un massimo di 12 mesi nel triennio 2021-2023.
Salvo proroghe dell’ultimo momento, dal 2024 verrà meno, invece, il contratto di espansione previsto dall’articolo 41 del Dlgs 148/2015.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 13 marzo 2023