Dal Pnrr 713 milioni per le colonnine di ricarica

Colonnine di ricarica elettriche finanziate con oltre 713 milioni provenienti dal Pnrr. Due decreti del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (datati 12 gennaio 2023 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 13 febbraio) definiscono le modalità per l’aggiudicazione dei contributi utili alla realizzazione di colonnine nelle aree urbane italiane e di postazioni di ricarica sulle superstrade.

Progetti finanziabili

Sono ammissibili al beneficio i progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui per il progetto sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete o all’adeguamento di una connessione esistente, l’impresa dovrà allegare un preventivo di connessione.

Il richiedente deve essere provvisto delle autorizzazioni anche da parte di eventuali proprietari del suolo.

Superstrade

Per interventi sulle superstrade, sono ammissibili al beneficio le spese, relative all’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, con un costo specifico massimo di 81mila euro per infrastruttura di ricarica.

Sono ammissibili costi per la connessione alla rete elettrica, nel limite del 40% del prezzo totale previsto per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica. Sono agevolabili anche le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le autorizzazioni, nel limite del 10% del costo della spesa. Il contributo a fondo perduto ammissibile è pari al 40 per cento.

Centri urbani

Per i centri urbani, sono ammissibili al beneficio l’acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Il costo massimo ammissibile è pari a 50mila euro per infrastruttura di ricarica. I costi per la connessione alla rete elettrica sono ammessi nel limite del 20%, quelli di progettazione fino al 10% della spesa. E, anche in questo caso, il contributo copre fino al 40% delle spese.

Chi può fare domanda

Possono presentare la domanda le imprese o gli Rti che, alla data di presentazione, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Ue, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui fanno domanda.

Se l’istanza è presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, le richieste devono essere corredate da un accordo con quest’ultimo per la realizzazione delle nuove infrastrutture. I soggetti che richiedono il beneficio devono disporre delle autorizzazioni per la costruzione e per l’esercizio.

Incentivi non cumulabili

Il decreto prevede che «gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica». Dunque, si limita a prevedere il divieto di cumulo coi soli aiuti statali. Questa specifica non è banale, considerando che si tratta di aiuti finanziati dal Pnrr e che, quindi, non viene richiamato quanto previsto dalle circolari Mef 21/2021 e 33/ 2021, che hanno creato non pochi dubbi interpretativi.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 16 febbraio 2023

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