Credito d’imposta fino al 20% per il carburante agricolo

Pronte le regole per l’attribuzione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante agricolo; il decreto, firmato dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La norma di riferimento è l’articolo 8-ter del Dl 38/2026, come modificato dal Dl 89/2026, il quale ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole e il riscaldamento delle serre. Il credito spetta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’Iva.

Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura. La gestione è affidata all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); i beneficiari sono gli agricoltori “attivi”, come definiti dall’articolo 4 del decreto 660087 del 2022: soggetti, persone fisiche o giuridiche, con azienda situata nel territorio italiano, che svolgono un livello minimo di attività agricola e possiedono i requisiti per ottenere i contributi Pac.

Per accedere al contributo occorrerà trasmettere domanda ad Agea tramite l’apposita piattaforma sul sito dell’Agenzia. Per la piena operatività si dovranno attendere le istruzioni operative di Agea, che comunicherà anche il termine di trasmissione delle domande (comunque non successivo al 30 settembre).

L’articolo 4 del decreto, in linea con quanto previsto nell’articolo 8-ter istitutivo della misura, prevede l’obbligo di allegare alla domanda di contributo copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026. Sulle modalità di allegazione, il decreto demanda alle istruzioni operative di Agea che saranno pubblicate.

Si osserva, tuttavia, che la richiesta è relativa alle sole fatture: si ritiene, pertanto, che rilevi il momento di effettuazione dell’operazione che, nel caso di beni mobili, coincide con la consegna dello stesso, indipendentemente dal pagamento delle stesse. Tale interpretazione appare supportata anche dalla circostanza che per il credito di imposta riconosciuto alle imprese della pesca (articolo 4, Dl 33/2026), il decreto attuativo (decreto interministeriale protocollo 0246987 del 22 maggio 2026) aveva espressamente richiesto copia delle quietanze di pagamento, qui non richieste.

Il credito è riconosciuto fino al 20% della spesa ammissibile; per conoscere la misura esatta sarà necessario attendere l’apposito provvedimento di Agea la quale, dopo aver raccolto tutte le domande, procederà all’eventuale rideterminazione dell’aliquota rapportando il limite complessivo di spesa (pari a 90 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti ammissibili.

Una volto noto l’importo del credito, l’utilizzo è ammesso entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riporto all’anno successivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 30 luglio 2026.

Settore
Area Espositiva


Mappa
Contatti
Allegati
News correlate
Bandi collegati

Risposta

Lascia un commento - Inizia una nuova discussione