Bonus ricerca e sviluppo, linee guida da rivedere

La sentenza 5627 del 14 luglio 2026 del Consiglio di Stato si riflette anche sulle linee guida per la certificazione del credito ricerca e sviluppo e, quindi, sull’attività dei certificatori iscritti all’Albo del Mimit. Confermando la decisione del Tar Lazio del 2025, il giudice amministrativo sancisce che la qualificazione delle attività deve essere effettuata applicando la disciplina vigente nel periodo d’imposta di riferimento, secondo il principio tempus regit actum.

Il Consiglio di Stato ribadisce che, per i periodi d’imposta 2015-19, il perimetro delle attività agevolabili era definito dall’articolo 3 del Dl 145/2013 e dal Dm del 27 maggio 2015. Perciò, non possono essere utilizzati criteri introdotti successivamente dalla legge 160/2019 e sviluppati dal Dm 26 maggio 2020 e dalle Linee guida ministeriali del 2024.

Secondo il collegio, la valutazione tecnica non può essere influenzata da standard normativi sopravvenuti, poiché ciò determinerebbe una sostanziale modifica retroattiva dei presupposti dell’agevolazione, in contrasto con il principio di affidamento e con quello di irretroattività delle disposizioni tributarie. Il fatto che il legislatore abbia richiamato espressamente il Manuale di Frascati solo dal periodo d’imposta 2020, secondo la sentenza, conferma la natura innovativa di tale intervento legislativo.

La decisione precisa inoltre che, per le annualità ante 2020, la ricerca e sviluppo non può essere valutata esclusivamente attraverso il parametro dell’avanzamento assoluto della conoscenza scientifica (novità assoluta), ma va ricondotta agli obiettivi perseguiti dalla normativa originaria, cioè sviluppo e miglioramento di prodotti, processi e servizi (novità relativa).

La pronuncia assume particolare rilievo perché interviene nell’ambito della procedura di certificazione ex articolo 23 del Dl 73/2022. Infatti, i certificatori iscritti all’Albo Mimit sono chiamati a operare sulla base del quadro normativo vigente nell’anno di maturazione del credito. Tuttavia, per farlo, necessitano di criteri valutativi pienamente coerenti con il quadro normativo applicabile alle annualità oggetto di certificazione. Al contrario, oggi le Linee guida in uso ai certificatori impongono la ricerca degli elementi che attestino il carattere di novità assoluta dei lavori svolti, sovrapponendo criteri propri dell’attuale disciplina a fattispecie disciplinate da regole differenti.

Il tema si era posto già un anno fa, dopo alcune sentenze delle Cgt di II grado e del Tar Lazio che consideravano una interpretazione relativa della novità: in quella sede avevamo auspicato una rapida e chiarificatrice presa di posizione in tale senso da parte del Mimit a supporto delle attività dei certificatori (si veda Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2025). Dunque, chiarito definitivamente il nodo della novità assoluta o relativa per i periodi d’imposta 2015/2019, è ora necessario un rapido aggiornamento delle Linee guida ad uso dei certificatori.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 27 luglio 2026

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