Disoccupati over 35 al Sud, bonus Zes per tutto il 2026

Con il messaggio Inps 1968 dell’11 giugno ( e con la precedente circolare 56 del 14 maggio), è diventato pienamente operativo il bonus Zes 2026, introdotto dall’articolo 3 del Dl 62/2026 (il decreto Lavoro, convertito dalla legge 112/2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 147 del 27 giugno).

L’incentivo – che può essere chiesto dall’11 giugno – consiste in un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel 2026 effettuano assunzioni a tempo indeterminato presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della Zes unica, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. Le risorse disponibili (il bonus è fino a esaurimento fondi) ammontano a 120milioni dal 2026 al 2028.

I requisiti del lavoratore

Per attivare l’esonero è necessario che il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e abbia già compiuto 35 anni alla data di assunzione. Inoltre, deve essere disoccupato da almeno 24 mesi. La prestazione lavorativa va effettivamente svolta in una delle regioni Zes unica, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro. Dal lato datoriale, vi sono due requisiti stringenti da rispettare:

l’assunzione deve avvenire in una sede o unità produttiva ubicata nella Zes e se la sede di lavoro è spostata al di fuori della zona, l’agevolazione decade dal mese successivo;

nel mese in cui si effettua l’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a occupare fino a un massimo di 10 dipendenti. L’organico aziendale va calcolato al netto dei nuovi lavoratori per i quali si richiede l’incentivo ed eventuali superamenti o decrementi del limite dei 10 dipendenti nei mesi successivi all’assunzione non fanno decadere il beneficio.

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli di lavoro agricolo, con esclusione della Pubblica amministrazione.

Il beneficio riguarda esclusivamente personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le esclusioni

L’esonero spetta esclusivamente per assunzioni a tempo indeterminato e non è riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine già in corso. Restano esclusi anche il contratto di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato. L’agevolazione risulta, invece, applicabile ai part-time, alle assunzioni effettuate da cooperative di lavoro e ai rapporti di lavoro instaurati mediante somministrazione a tempo indeterminato, anche quando la missione presso l’utilizzatore sia svolta a termine.

Il beneficio

Il bonus consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi Inail, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La durata massima del beneficio è di 24 mesi. Il godimento dell’esonero - per cui è d’obbligo il rispetto del regolamento Ue 651/2014 - richiede al datore di lavoro un rigoroso rispetto della normativa comunitaria e giuslavoristica, a partire dall’osservanza dei principi generali dettati dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015 e dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (Durc regolare, assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza, rispetto del salario giusto, eccetera). Si aggiungono, infine, il requisito essenziale dell’incremento occupazionale netto e il nuovo obbligo di pubblicazione delle vacancy sul Siisl, in base al Dl 159/2025, che però al momento non è ancora attivo.

Per conoscere l’ammontare dell’incentivo e la disponibilità delle risorse, il datore interessato inoltra all’Inps la domanda telematica tramite il Portale delle Agevolazioni – Bonus Zes 2026; a sua volta l’Istituto procede alle dovute verifiche e comunica l’esito della domanda. A riscontro positivo, il datore di lavoro espone il bonus in Uniemens in base alle specifiche riportate nel messaggio Inps 1968.

Fonte: Il Sole 24 ore, Norme e Tributi del 13 luglio 2026

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