Per i cantieri il riferimento catastale è la sede aziendale, per i beni complessi ogni bene dell’impianto avrà un codice univoco. Sono agevolabili i sistemi di climatizzazione e controllo ambientale se utili al processo produttivo; via libera anche al revamping se permette a un bene “normale” di interconnettersi e integrarsi. Questo è quanto è stato confermato durante l’evento organizzato da Confindustria, alla presenza di rappresentanti del ministero delle Imprese e del made in Italy e del Gse, per fornire i primi chiarimenti sull’iperammortamento.
Dall’incontro è emerso che per i beni mobili o le imprese che operano in più sedi o cantieri, come quelle edili, il riferimento catastale da indicare è quello della sede legale; sarà poi la perizia tecnica (con relativa relazione) a documentare collocazione ed eventuali spostamenti dei beni.
L’impresa può presentare una sola domanda per più beni: la piattaforma permette di gestire l’investimento con l’assegnazione di sottocodici per ogni asset o gruppo di asset. Viene chiarito che comunicazione preventiva e conferma del pagamento del 20% sono uniche per l’intero progetto, mentre l’impresa può inviare più comunicazioni di completamento, riferite ai singoli beni, man mano che sono ultimati e interconnessi. Quest’impostazione consente di distribuire la fruizione del beneficio su più annualità, in rapporto all’entrata in funzione di ciascun bene.
Per i beni complessi valgono regole particolari. Ogni componente viene censito con un codice univoco, mentre i costi finiscono nel valore totale dell’investimento al momento della comunicazione di completamento. Quest’ultimo si reputa realizzato quando si conclude l’ultimo investimento che compone il bene complesso.
Il revamping, l’ammodernamento di un macchinario affinché acquisisca i requisiti 4.0, può essere ammesso all’aiuto se consente a un bene prima non interconnesso e non integrato di conformarsi ai requisiti. La documentazione a supporto deve dimostrare lo stato del bene prima dell’intervento e dopo l’ammodernamento. Sono inoltre agevolabili i sistemi di climatizzazione e controllo ambientale, se funzionali all’iter produttivo. È il caso di settori nei quali il controllo delle condizioni ambientali è essenziale, come il tessile oppure l’ospedaliero.
Un altro ambito riguarda le infrastrutture It e Ot, riconducibili all’Allegato IV, gruppo 4. Devono essere interconnesse ai sistemi informativi aziendali e destinate all’esecuzione di software avanzati, come soluzioni di AI o cybersecurity, oppure al supporto di altri beni agevolati.
Quanto agli impianti fotovoltaici sono ammessi solo i moduli iscritti alle lettere b e c del registro Enea, con specifici livelli di efficienza della cella, pari rispettivamente al 23,5% e al 24%, o da tecnologia bifacciale. Questi moduli devono essere prodotti nell’Ue. Sempre in tema di Fer, non sussiste più l’obbligo di allaccio alla rete entro 12 mesi dalla fine lavori. Gli impianti di stoccaggio, invece, sono agevolabili solo se ausiliari a un nuovo gruppo di generazione acquistato contestualmente. Rispetto al cumulo con altri aiuti, invece, il costo agevolabile va indicato al netto delle sovvenzioni ricevute, anche sul portale.
Le perizie sugli investimenti in rinnovabili possono essere sottoscritte da ingegneri e periti iscritti agli albi. Le ESCo, invece, non possono siglare la perizia in quanto tali, tranne se il firmatario è un professionista abilitato. È possibile unire più beni in una perizia, purché ne siano precisate nel dettaglio caratteristiche e interconnessione.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 26 giugno 2026.