R&S, per il patent box resta il nodo dei costi di pre-industrializzazione

L’attuale regime del patent box prevede una maggiorazione del 110% sulla deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in relazione ai brevetti industriali, ai software coperti da copyright, ai disegni e modelli giuridicamente tutelati.

L’agevolazione, introdotta dall’articolo 6 del Dl 146/2021, è stata poi integrata dai commi 10 e 11, articolo 1, della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022). Con la nuova formulazione si è inteso semplificare la determinazione del quantum agevolabile, posto che in precedenza si era obbligati a effettuare valutazioni di elevata complessità. Era infatti possibile escludere dalla tassazione parte del reddito derivante dall’utilizzo degli intangible, dovendo però costruire confronti con soggetti comparabili, con tecnicismi similari al transfer pricing.

Il nuovo regime agevolativo si può applicare dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/21.

L’uso della privativa

Con la circolare 5/E del 2023 sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito alla disciplina del patent box. Permangono però alcuni dubbi interpretativi per ciò che attiene all’individuazione del momento di utilizzo della privativa, al quale – secondo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate – risulta subordinata la decorrenza iniziale per la fruizione del beneficio.

Una prima soluzione, di carattere strettamente contabile ed economico, porterebbe a identificare il momento di effettivo utilizzo, ad esempio di un brevetto, con l’ottenimento di ricavi a esso direttamente collegabili.

Ma occorre focalizzare l’attenzione su una questione rilevante e specifica per quanto riguarda, in particolare, l’effettiva utilizzazione dei brevetti industriali. Molto spesso, infatti, un brevetto, prima di divenire effettivamente utilizzabile, necessita di un’ulteriore e importante fase di implementazione: la cosiddetta fase di “pre-industrializzazione” (o ingegnerizzazione) del processo o del prodotto, che condurrà a un’effettiva e successiva industrializzazione, ovvero alla reale produzione su scala industriale.

La fase precedente

Questa fase di pre-industrializzazione rappresenta un passaggio necessario e indispensabile per trasformare un brevetto, ovvero un’invenzione sì protetta – ma idonea solo a livello concettuale – in un processo e un prodotto commerciale con caratteristiche idonee per essere avviato all’effettiva produzione di massa. I costi, che sostanziano gli investimenti necessari a tale fase, e che riguardano un ulteriore step di quelli di ricerca e sviluppo, includono tipicamente spese ingegneristiche, prototipazione, progettazione delle attrezzature necessarie per la produzione, ottimizzazione del processo e spese tecniche relative a impianti pilota.

A tal proposito, a parere di chi scrive, possono e debbono rientrare nell’ambito dell’agevolazione patent box anche i descritti costi di pre-industrializzazione, sostenuti successivamente al conseguimento del brevetto e prima del suo effettivo utilizzo. Ciò in quanto queste spese sono da ritenersi necessarie e indispensabili per poter arrivare a produrre effettivamente vantaggi economici dallo sfruttamento della privativa industriale.

Resta inteso che, completata la fase di ingegnerizzazione (o pre-industrializzazione) del prodotto o del processo, si giungerà al momento di effettivo utilizzo della privativa industriale, e terminerà quindi la fase dei costi agevolabili con lo strumento del patent box.

La crescita reale

Escludere i costi per giungere all’effettiva industrializzazione del processo o del prodotto e comprendere solo quelli necessari per l’ottenimento del brevetto significherebbe valutare con spirito solo formalistico l’agevolazione, che invece deve ritenersi finalizzata a una reale crescita del tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Crescita che non si può materializzare e concretizzare se l’idea contenuta nel brevetto non si realizza fattivamente in una appropriata produzione industriale.

A riguardo, è rilevante osservare che i costi delineati, relativi alla descritta fase di pre-industrializzazione e ingegnerizzazione, normalmente rivestono tutti i requisiti per poter beneficiare del credito di imposta per ricerca e sviluppo, che costituisce base per il patent box e può anche fruire della certificazione, riconosciuta del Mimit. Sul punto sarebbero comunque auspicabili chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 15 giugno 2026

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