Credito d’imposta Zes unica domande entro il 1° giugno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura dovranno inviare alle Entrate la comunicazione per prenotare il credito d’imposta Zes unica entro il 1° giugno (il 30 maggio è sabato).

La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), infatti, con il comma 462, ha esteso l’incentivo agli investimenti che saranno effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre di quest’anno nei territori interessati. La comunicazione consuntiva dovrà essere presentata tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2026. Nei dieci giorni successivi, il solito provvedimento renderà nota la percentuale spettante.

Gli investimenti, di valore non inferiore a 50mila euro, vanno dichiarati con la modulistica già utilizzata per il 2025, le cui istruzioni risultano aggiornate.

Con il Dm 18 settembre 2024, adottato secondo l’articolo 16-bis del Dl 124/2023, è stata attuata la misura che deve rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato. L’articolo 8 del Dm impone, tra le altre cose, che possano beneficiare dell’aiuto le imprese agricole iscritte nella previdenza agricola. Ma non tutti gli imprenditori agricoli rispettano tale condizione per carenza di requisiti. Costoro, non potendo beneficiare dell’aiuto, dovrebbero considerarsi ammessi al credito d’imposta del 40% istituito, per i medesimi comparti, pure dalla legge 199/2025 (articolo 1, commi 454-459). In assenza del decreto attuativo della nuova misura, nonostante il termine del 2 marzo scorso, il condizionale è d’obbligo.

In virtù del comma 456, l’incentivo è precluso «agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare» del credito d’imposta Zes unica. Sembrerebbe che la nuova agevolazione non contempli l’investimento anche solo potenzialmente beneficiario del tax credit Zes unica in virtù dei requisiti soggettivi dell’impresa. Quest’ultima, di conseguenza, non potrebbe scegliere di quale delle due misure fruire.

Non è chiaro, inoltre, se il tax credit 40% spetti a quei soggetti in possesso di tutti i requisiti per beneficiare del credito d’imposta Zes unica, ma che intendono investire per un importo inferiore alla soglia di 50mila euro. In vista del 1° giugno, il chiarimento è opportuno in quanto le imprese interessate, se da ritenersi escluse dal nuovo aiuto, potrebbero decidere di ampliare l’investimento giungendo alla soglia minima.

Complessa, per il tax credit Zes unica, anche la determinazione dell’incentivo per i beni immobili. L’articolo 16-bis del Dl 124/2023 agevola l’acquisto di terreni nonché l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali. Il relativo valore, tuttavia, «non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato».

L’articolo 1, comma 2, del Dm 18 settembre 2024 lascia salve le ulteriori limitazioni agli articoli 9, 10, 11 e 12 che, per la sola acquisizione dei terreni, pongono al settore della produzione primaria e al settore forestale un limite ancora più stringente: il valore dei terreni non può eccedere il 10% del valore dei costi ammissibili totali dell’investimento agevolato nella produzione primaria e dell’intervento agevolato nel settore forestale. Non essendo specificato diversamente, tale ulteriore limite deve considerarsi valevole sia per i terreni, sui quali realizzare nuovi fabbricati o ampliare fabbricati strumentali esistenti, sia per i terreni agricoli da coltivare.

Sembra pertanto doversi guardare ai due limiti: il valore agevolabile dell’investimento in immobili non deve superare il 50% del totale investimento, ma, a formare quel 50%, i terreni, agricoli o edificabili, possono concorrere per il 10% del complessivo investimento nella produzione primaria e per il 10% del solo investimento immobiliare negli altri comparti interessati. Infatti, mentre per la produzione primaria si fa riferimento all’investimento agevolato nel suo complesso, per il settore forestale le norme attuative fanno riferimento «all’intervento in questione» dopo aver elencato quali sono gli investimenti in immobili ammissibili.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 27 maggio 2026

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