Transizione 5.0, per gli “esodati” il contributo su impianti Fer, su accumuli e su certificazioni viene concesso nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito, come il credito di imposta.
La conferma del primo punto e la novità del secondo emergono dal Ddl di conversione del decreto fiscale (Dl 38/2026), che ieri è stato approvato definitivamente, ottenendo il voto favorevole della Camera con 132 sì. Questo apre un nuovo capitolo per le imprese che hanno utilizzato altri aiuti di Stato per la verifica della compatibilità.
Il nuovo comma 3-bis inserito in sede di conversione conferma che, alle imprese ammesse all’incentivo 5.0 come “esodati” nel 2026, viene concesso un contributo nel limite massimo di 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.
Il contributo, conferma la legge, è riconosciuto in proporzione alle spese sostenute per investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo, comprese le spese relative ai sistemi di accumulo dell’energia prodotta.
Vi rientrano gli investimenti in impianti fotovoltaici, a condizione che siano destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta e che risultino coerenti con il principio Dnsh (Do no significant harm) e le spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile, nonché quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio Dnsh, rilasciate da soggetti abilitati e risultanti dalle comunicazioni presentate nell’ambito della procedura Transizione 5.0.
L’articolo precisa che il contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le comunicazioni per le stesse spese. Ne deriva che il beneficio è parametrato alle spese già indicate nelle comunicazioni 5.0 e trova un limite massimo nell’importo del tax credit originariamente richiesto sulle stesse componenti.
L’erogazione è demandata al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), sulla base delle informazioni fornite dal Gse in relazione alle spese sostenute. Le modalità operative saranno definite con apposito decreto ministeriale.
Purtroppo per le imprese, la disposizione conferma espressamente che il contributo si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il ministero delle Imprese e del made in Italy.
La legge specifica che, sul piano fiscale, il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né della base imponibile Irap, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi previsti dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Conferma, quindi, la norma che il contributo riconosciuto per impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni rientra nel quadro degli aiuti di Stato e dovrà essere gestito secondo il regime europeo applicabile, con la novità legata alla non tassazione.
Questo apre un evidente problema per le imprese che sugli stessi investimenti hanno ricevuto un altro aiuto di Stato, confidando sul fatto che l’incentivo previsto da Transizione 5.0 fosse cumulabile con altri sostegni. Non resta che attendere le specifiche del Mimit per capire come debbano comportarsi le imprese.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 21 maggio 2026.