L’iperammortamento premia l’intelligenza artificiale

L’iperammortamento premia anche il settore dell’intelligenza artificiale (articolo 1, comma 429, lettera a) della legge 199/2025 e annesso allegato V) sul solco di quanto previsto dal previgente incentivo (legge 232/2016, allegato B); ovviamente, essendo trascorsi dieci anni, il legislatore ha ampliato il perimetro dei beni immateriali incentivati sub specie di «sistemi e modelli AI», cercando di stare al passo con l’innovazione (per le definizioni articolo 3, numeri 1 e 63 Regolamento Ue 2024/1689, richiamate dalla legge nazionale sull’AI 132/2025).

L’elencazione contenuta nell’Allegato V si presenta infatti ben più estesa e variegata rispetto al passato, riflettendo la straordinaria espansione del settore; in particolare, la lettera dd) individua cinque classi di «software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata», ma data l’ampiezza dell’elencazione sono enucleabili ulteriori e significativi match secondari e/o potenziali con i sistemi e modelli AI meritevoli dell’agevolazione ( ad esempio lettere c, d, o, p, s, bb, ff, gg).

È auspicabile quindi che, fatto salvo ovviamente il contributo tecnico dell’ingegnere o del perito industriale incaricato della perizia tecnica asseverata (articolo 6 del decreto attuativo, sottoscritto il 4 maggio 2026 da Mef e Mimit), come avvenuto a suo tempo, intervenga un’analoga circolare di indirizzo tecnico (si pensi alla circolare 4 del 2017) oppure venga implementata una procedura di ruling accelerato di competenza del Mimit o del Gse, in qualità di ente incaricato del controllo nei termini dell’articolo 43 del dpr 600/1973 (articolo 9 del decreto), in modo tale da circoscrivere l’ampio perimetro del settore AI che può fruire dell’incentivo.

Del resto, le agevolazioni soffrono del vincolo di stretta interpretazione e quindi le ipotesi di estensione della misura vanno tracciate con precisione; si aggiunga che nell’ambito dell’iperammortamento eventuali errori di classificazione o qualificazione potrebbero riflettersi in termini di decadenza.

In effetti, la relativa disciplina in alcuni casi appare un po’ rigorosa; in particolare, al ricorrere delle circostanze indicate dall’articolo 10, lettere b) ed f), l’impresa decade totalmente dal beneficio ovvero, rispettivamente, nei casi di «assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili», nonché - con clausola di chiusura generica - qualora si verifichino «altre violazioni o inadempimenti, da cui consegue la non spettanza anche parziale del beneficio»”. Come pure la procedura per la fruizione del beneficio non si perfeziona in caso di mancato invio nei termini e con modalità diverse da quelle previste di una delle diverse comunicazioni ed integrazioni da inoltrare al Gse (articolo 3, comma 5 del decreto).

Dunque, come è ormai consuetudine per gli incentivi fiscali che implicano risvolti tecnologici e specialistici, come i crediti di imposta ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, la misura a sostegno (anche) dell’ampio settore dell’AI necessita di ulteriore specificazione e manutenzione, tenuto conto pure del recente stralcio dal beneficio dei software, sistemi e modelli AI erogati con modalità as a service basate su canoni di abbonamento e non già su investimenti ammortizzabili.

L’iniziativa

A dieci anni dalla legge 232/2026 e per stare al passo con l’innovazione è stato ampliato il perimetro dei beni immateriali incentivati sub specie di «sistemi e modelli AI»

La ripartizione

Il legislatore ha individuato in particolare cinque classi di «software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata»

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 20 maggio 2026

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