Nel caso dell’iperammortamento, l’obbligo di comunicazione non si esaurisce con la conclusione dell’investimento. Il decreto prevede infatti che, dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’incentivo, l’impresa beneficiaria sia tenuta a trasmettere due comunicazioni annuali: una entro il 20 gennaio e una integrativa entro il 30 giugno.
Ne deriva che, per i beni con un periodo di ammortamento decennale, l’impresa potrebbe essere chiamata a trasmettere oltre venti comunicazioni, incluse le due per ciascun anno di fruizione del beneficio. A queste ultime, infatti, si aggiungono le comunicazioni dovute nella fase iniziale, cioè dal momento di presentazione della domanda fino alla conclusione dell’investimento.
Il punto centrale è, quindi, che gli adempimenti comunicativi non terminano con la realizzazione dell’investimento agevolato. Anche dopo il completamento dell’investimento, l’impresa deve continuare a fornire le informazioni necessarie al monitoraggio degli oneri, seguendo l’intero periodo in cui l’agevolazione produce effetti attraverso il piano di ammortamento.
La comunicazione del 20 gennaio contiene i dati relativi agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio. La sua funzione è prevalentemente ricognitiva e previsionale, poiché consente di rappresentare, anno per anno, lo stato dell’investimento e l’utilizzo atteso dell’agevolazione. Tuttavia, una volta che l’investimento sia stato integralmente realizzato e il relativo costo si sia stabilizzato, il contenuto di questa comunicazione tende ad assumere carattere sostanzialmente confermativo, salvo eventuali variazioni, rettifiche, rideterminazioni del costo ammissibile o altre circostanze sopravvenute.
Diversa è la funzione della comunicazione integrativa del 30 giugno, che completa quella di gennaio attraverso l’indicazione del piano di ammortamento e delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Questo adempimento consente di collegare il monitoraggio non solo alla realizzazione dell’investimento, ma anche alla dinamica temporale di utilizzo del beneficio.
Se l’incentivo viene fruito o imputato lungo un arco pluriennale, la comunicazione integrativa dovrebbe quindi accompagnare l’impresa fino al completamento del piano di ammortamento o comunque fino all’integrale imputazione delle quote dell’incentivo nei diversi esercizi. Questa lettura è coerente con l’articolo 12, che attribuisce al Gse il compito di trasmettere periodicamente al Mimit, al ministero dell’Economia e delle finanze e all’Agenzia delle entrate i dati sugli investimenti ammissibili comunicati dalle imprese beneficiarie, per monitorare gli oneri derivanti dall’attuazione della misura.
In sintesi, la comunicazione di gennaio aggiorna lo stato dell’investimento e dell’uso previsto del beneficio, mentre quella di giugno monitora la distribuzione dell’incentivo nel tempo. Dopo il completamento dell’investimento, la prima può diventare stabile, mentre la seconda si protrae fino alla conclusione del piano di ammortamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 14 maggio 2026.