Iperammortamento, solo l’avvenuta interconnessione rende possibile l’invio della comunicazione di ultimazione dell’investimento. Questo è uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina rispetto al precedente credito d’imposta per beni 4.0.
La disposizione prevede che questa comunicazione sia inviata al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione oppure alla rete di fornitura e, comunque, entro il 15 novembre 2028.
Il riferimento espresso all’interconnessione non è secondario, perché sembra condizionare l’invio della comunicazione finale non alla sola ultimazione materiale dell’investimento, ma anche all’avvenuta interconnessione del bene al sistema di gestione aziendale.
Cosa prevedeva Industria 4.0
La novità è significativa se confrontata con l’impostazione originaria del Piano Industria 4.0. In quel contesto, uno degli elementi di maggiore favore per le imprese era rappresentato dalla possibilità di distinguere il momento di effettuazione dell’investimento dall’interconnessione.
Il bene poteva essere acquistato, consegnato ed entrare in funzione, mentre l’interconnessione poteva avvenire anche in un momento successivo. In tal caso, il beneficio decorreva dall’esercizio dell’interconnessione, ma l’impresa non perdeva necessariamente il diritto alla maggiorazione per il solo fatto che l’interconnessione fosse completata anche molto dopo l’effettuazione dell’investimento.
Che cosa cambia
Il nuovo testo, invece, sembra restringere questa flessibilità procedurale. Se la comunicazione di completamento può essere trasmessa soltanto dopo l’avvenuta interconnessione, il sistema non si limita più a richiedere che l’interconnessione sia realizzata per la fruizione del beneficio, ma la assume come presupposto della chiusura dell’iter comunicativo. In questo modo, la comunicazione finale diventa non solo una comunicazione di ultimazione dell’investimento, ma anche una comunicazione di avvenuta interconnessione.
Da questo punto di vista, la nuova impostazione appare meno favorevole rispetto alla disciplina 4.0. Quest’ultima consentiva una maggiore elasticità operativa, soprattutto nei casi in cui l’interconnessione richiedesse tempi tecnici successivi alla consegna o all’installazione del bene. Si pensi, ad esempio, ai beni complessi, agli impianti integrati oppure alle linee produttive che richiedono configurazioni, collaudi, adeguamenti software o integrazioni con sistemi gestionali già esistenti. In queste ipotesi, la possibilità di completare l’interconnessione in un momento successivo rappresentava un elemento essenziale di adattamento alla realtà industriale.
Questa impostazione, prevista dal decreto ministeriale in corso di uscita, richiama da vicino la logica che caratterizza il Piano Transizione 5.0, nella quale il completamento dell’investimento, ai fini della procedura agevolativa, è strettamente collegato alla disponibilità della documentazione finale e alla verifica dei presupposti richiesti per la fruizione del beneficio.
In questo schema, la comunicazione conclusiva non fotografa semplicemente l’acquisto o la consegna del bene, ma presuppone che l’investimento abbia già raggiunto la condizione tecnica necessaria per accedere all’agevolazione che viene certificata dal tecnico che rilascia la certificazione di interconnessione.
Per l’ultimo anno di realizzazione dell’investimento, a questo punto, la data del 15 novembre 2028 non sarebbe più riferita alla sola realizzazione dell’investimento, ma all’invio della comunicazione finale.
Comunicazione che presuppone non solo che il bene sia stato consegnato ma anche che sia stato installato, interconnesso e, presumibilmente, che il perito abbia rilasciato l’attestazione sull’interconnessione.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 14 maggio 2026.