La lunga attesa per ora ha prodotto procedure più complesse del previsto. Le prenotazioni per l’iperammortamento del nuovo piano Transizione 5.0, misura inserita nell’ultima legge di bilancio, scatteranno non prima di un mese, ma intanto si può dire che la formulazione finale del decreto attuativo, frutto di un complesso confronto tra ministero delle Imprese e del made in Italy e ministero dell’Economia, appesantisce gli oneri procedurali rispetto al vecchio piano che si basava sui crediti d’imposta. Una complicazione che sembra effetto delle preoccupazioni della Ragioneria dello Stato di tenere sotto controllo la traiettoria della spesa pubblica e non rischiare di sforare rispetto a previsioni che indicano il costo della misura in 9,8 miliardi lungo l’intero orizzonte di applicazione (2026-2035)
Così le comunicazioni obbligatorie in capo alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1° gennaio 2026-30 settembre 2028 sono diventate cinque, due in più rispetto al passato.
Il punto di partenza è la comunicazione preventiva, una per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono i progetti e con la quale bisognerà indicare l’ammontare degli investimenti in beni strumentali, con la data prevista di interconnessione, la tipologia e l’ammontare di quelli per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, con data prevista di entrata in funzione, e i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica di verifica positiva effettuata dal Gse, l’impresa è tenuta poi a inviare la comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo relativi all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture. Poi il decreto attuativo aggiunge i due nuovi passaggi ai fini del monitoraggio. A partire dalla prima comunicazione preventiva, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ogni impresa dovrà trasmettere: entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo di beneficio; e poi, entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa della precedente in cui viene definito il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascuni esercizio. Una prima lettura, visto il riferimento al 20 gennaio, termine ampiamente superato per l’anno in corso, fa comunque presumere che l’obbligo si applicherà solo a partire dagli investimenti del 2027. E veniamo, infine, all’ultima comunicazione. Al completamento degli investimenti (termine per il quale ci si riferisce ai commi 1 e 2 dell’articolo 102 del Tuir, quindi alla data di consegna o spedizione), avvenuta l’interconnessione dei beni, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa deve inviare una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma. Le comunicazioni riportano la data di completamento per ciascun bene.
Il labirinto di oneri documentali è completato dalla perizia tecnica asseverata (necessaria anche per gli investimenti fino a 300mila euro) e da una certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall’impresa.
L’altra sorpresa poco piacevole per le aziende, rispetto alle prime bozze del decreto attuativo, consiste nello stralcio della disposizione che includeva tra i beni immateriali ammissibili anche le soluzioni software in cloud, che vengono erogate in modalità as-as-service, basate su canoni di abbonamento e non su investimenti ammortizzabili. Decisione fortemente criticata dall’associazione di settore Anitec-Assinform: «I modelli as-a-service rappresentano oggi circa l’80% del mercato cloud, escludere i canoni SaaS significa escludere dalla misura la modalità oggi prevalente di adozione del software e dei servizi digitali da parte delle imprese. È una scelta difficile da comprendere dal punto di vista tecnologico e strategico. Si afferma con continuità che tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la cybersecurity siano strategiche per il Paese, eppure si esclude dal perimetro dell’incentivo la modalità con cui quelle tecnologie vengono prevalentemente erogate sul mercato. A ciò si aggiunge - prosegue l’associazione presieduta da Massimo Dal Checco - che i timori di impatto sul bilancio pubblico sono difficilmente giustificabili: storicamente, la voce “beni immateriali 4.0” ha cubato poco più dell’1% del totale dei fondi erogati nell’ambito della misura».
Fonte: Il Sole 24 Ore, Primo Piano del 6 maggio 2026