Autoproduzione energia, cumulo iper-ammortamento

La proroga al 3 luglio 2026 del bando da 262 milioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinato alle imprese del Mezzogiorno, riapre, in termini concreti, il tema del cumulo con l’iper-ammortamento.

La misura, inserita nel programma nazionale «Ricerca, Innovazione e competitività 2021-2027», sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo, eventualmente integrati con sistemi di accumulo. L’obiettivo è favorire un modello energetico più autonomo per le imprese, riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi dell’energia.

La proroga disposta con decreto direttoriale 33 del 18 febbraio consente oggi di rileggere in chiave diversa anche il perimetro del cumulo tra incentivi. Il bando si configura come aiuto di Stato e stabilisce espressamente il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili. Tuttavia, lo spazio operativo emerge con riferimento all’iper-ammortamento.

Al momento della pubblicazione del bando, infatti, tale nuova misura fiscale era ancora oggetto di ipotesi normative; oggi, alla luce delle evoluzioni intervenute e della possibilità di utilizzo fino al 2028, il contesto appare sensibilmente mutato. Il contributo a fondo perduto agisce riducendo il costo dell’investimento. In presenza di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, appartenenti alle categorie «B» o «C», la quota non coperta dal contributo – incrementata del 5% per tali tipologie a valere sul bando per le imprese del Mezzogiorno – può beneficiare dell’agevolazione fiscale. Il cumulo, dunque, non si realizza mediante sovrapposizione integrale dei benefici, ma attraverso l’applicazione dell’incentivo fiscale sulla parte residua dell’investimento.

A valere sul bando per le imprese del Mezzogiorno, sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali spese devono inoltre essere relative a immobilizzazioni materiali, nuove di fabbrica acquistate da terzi, che non hanno relazioni con l’acquirente, e alle normali condizioni di mercato. Non sono in nessun caso ammesse le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, per la relazione tecnica, per l’acquisto di beni usati e per lavori in economia.

Gli interventi devono essere realizzati su edifici o coperture connessi all’attività d’impresa, situati in aree industriali, produttive o artigianali. Ogni impresa può presentare al Gse al massimo tre domande di agevolazione purché relative a progetti di investimento da realizzarsi su differenti unità produttive; il portale non consentirà l’invio di ulteriori richieste.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti. Possono presentare domanda imprese di qualsiasi dimensione, purché i progetti siano localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con più di 5mila abitanti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

LE PERCENTUALI AGEVOLATIVE

I tipi d’intervento

Le agevolazioni concesse per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili si configurano come contributo in conto impianti. L’intensità massima varia in funzione della dimensione d’impresa e della tipologia d’intervento:

per gli impianti fotovoltaici è pari al 38% per le grandi imprese, al 48% per le medie e al 58% per le piccole;

per gli impianti termo-fotovoltaici sale rispettivamente al 43%, al 53% e al 63%;

per i sistemi di accumulo elettrochimico, il contributo è del 28% per le grandi imprese, del 38% per le medie, del 48% per le piccole, con ulteriori maggiorazioni previste in casi specifici.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 16 aprile 2026.

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