Iperammortamento, acquisti di beni extra Ue dal 1° gennaio

L’iperammortamento si estende ai beni 4.0 di origine extraeuropea. L’articolo 7 del Dl. 38/2026 cancella, con effetto dal 1° gennaio 2026, i requisiti di fabbricazione dei beni materiali e immateriali in Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo che erano previsti dalla legge di Bilancio. Nessuna modifica riguarda invece gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia, che devono essere dotati di pannelli con le caratteristiche previste dall’articolo 12, lettere b) e c), del Dl 181/2023.

Con il Dl 38/2026, il Governo conferma quanto anticipato dal comunicato stampa del ministero dell’economia del 12 marzo 2026, eliminando, dalla disciplina dell’iperammortamento introdotta dalla legge 199/2025, la condizione di fabbricazione dei beni 4.0 in Stati Ue o aderenti allo spazio economico europeo. La abrogazione del requisito Made in Europe scatta dal 1° gennaio 2026, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Ciò significa che anche gli investimenti in beni materiali e immateriali (allegati VI e V alla legge 199/2025) effettuati prima dell’entrata in vigore del Dl 38/2026 potranno rientrare nella agevolazione a prescindere dal luogo di produzione, sempreché siano destinati a strutture produttive situate in Italia.

Una condizione geografica rimane invece per l’altro gruppo di beni agevolabili, costituito da quelli finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza in base all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per l’energia da fonte solare, sono considerati agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nella Ue (efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%) nonché i moduli prodotti nella Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, sempre di origine Ue, e con un’efficienza almeno pari al 24%.

In attesa che il Mimit e il Mef rendano definitivo il decreto di attuazione, aprendo il canale telematico per l’invio dei moduli di prenotazione, le imprese interessate possono ora finalizzare gli investimenti già programmati in beni 4.0 anche presso fornitori extraeuropei.

Per rientrare nel nuovo iperammortamento, i beni (materiali o immateriali) devono essere stati acquistati a partire dal 1° gennaio 2026 (e fino al 30 settembre 2028). Come già in passato, la data da considerare a questi fini (a prescindere dal momento dell’ordine) coincide con quella della consegna o spedizione del bene (compravendita o leasing), oppure di ultimazione della prestazione, per i beni realizzati in appalto. In tutti i casi (compravendita, leasing o appalto), qualora il momento di trasferimento della proprietà sia successivo a quello sopra indicato, si dovrà considerare la data in cui avviene il passaggio della proprietà. Si tratta di ipotesi che si verificano, in particolare, in contratti che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti o macchinari, che prevedono che il passaggio della proprietà (con il diritto del venditore / appaltatore al conseguimento in via definitiva del corrispettivo) coincide con l’esito positivo del collaudo o comunque del riscontrato regolare funzionamento del bene strumentale. Se la realizzazione del bene era stata avviata nel 2025, dovrà dunque prestarsi particolare attenzione alle clausole contrattuali e alla effettiva applicazione.

Per i beni acquistati nel primo semestre 2026, si dovrà infine verificare che i beni non usufruiscano dei crediti di imposta 4.0 previsti dal comma 446 della L. 207/2024. La L. 199/2025, infatti, esclude dall’iperammortamento gli investimenti che hanno beneficiato di tale agevolazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 31 marzo 2026.

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