Trasporto e pesca, carburanti con bonus

Per 20 giorni, dal 19 marzo fino al 7 aprile, sono ridotte le aliquote delle accise sulla benzina, sul gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti. Previsti anche crediti d’imposta, a favore delle imprese di trasporto e delle imprese ittiche, utilizzabili entro il 31 dicembre 2026, solo in compensazione dei versamenti da fare con il modello F24. Lo prevede il Dl 33 del 18 marzo 2026, per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell’economia.

Dal 19 marzo al 7 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GplPL) usati come carburanti, sono rideterminate nelle seguenti misure: benzina, 472,90 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante, 472,90 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti usati come carburanti, 167,77 euro per mille chilogrammi.

In base all’articolo 3 del decreto legge 33/2026, è riconosciuto alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026, nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2026.

L’articolo 4 del decreto legge 33/2026 prevede, invece, il riconoscimento alle imprese esercenti l’attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi usati per l’esercizio delle attività, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026. I crediti d’imposta potranno essere utilizzati sono in compensazione nell 2026, per i versamenti con F24. Con decreto da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl, cioè entro il 18 aprile 2026, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di favore, con riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione chiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli. Si deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 26 marzo 2026.

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