Il datore di lavoro che assume direttamente il lavoratore con disabilità ha diritto a incentivi economici della durata di 36 mesi, che sono previsti dall’articolo 13 della legge 68/1999. In particolare, l’incentivo è pari al:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascun lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni inserite dalla I alla III categoria delle tabelle del Dpr 915/1978;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria delle tabelle annesse al Dpr 915/1978;
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, assunto a tempo indeterminato per un periodo di 60 mesi ovvero assunto a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 12 mesi.
Le istruzioni operative
Le istruzioni operative per poter fruire degli incentivi all’assunzione di personale con disabilità sono state fornite dall’Inps con la circolare 99/2016. Il datore che intende fruire di questi benefici economici deve rispettare alcune condizioni: regolarità contributiva, osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; requisiti generali e specifici in tema di fruizione degli incentivi.
Il contributo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, sino alla capienza di disponibilità del Fondo, e corrisposto al datore di lavoro attraverso il conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Entro cinque giorni dalla domanda, l’Istituto comunica in via telematica la disponibilità di risorse. Entro i sette giorni che seguono il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro che dà diritto al contributo, ed entro i successivi sette giorni lavorativi deve comunicare all’Inps l’avvenuta stipula del contratto.
Gli incentivi sono riconosciuti anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi di collocamento obbligatorio previsti dalla legge 68/1999, assumono lavoratori con disabilità.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 2 marzo 2026