Transizione 5.0, è a rischio la certificazione contabile

Mentre restano molte le imprese che, avendo inviato le prenotazioni al Gse entro il 27 novembre, sono ancora in attesa dello sblocco in loro favore delle risorse 5.0 come promesso dal Governo, un altro nodo cruciale con cui molte di esse si trovano a dover fare i conti è quello del termine del 28 febbraio, scadenza riguardante (tra l’altro) il rilascio della certificazione contabile da parte del revisore legale dei conti. Diverse imprese stanno manifestando preoccupazione per il rispetto di tale scadenza, soprattutto in assenza di una proroga normativa formale, dal momento che tale documento è necessario per attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro rispondenza contabile, requisito fondamentale per la legittima fruizione del credito d’imposta. La scadenza di fine mese è fissata come termine per la trasmissione della comunicazione di completamento del progetto al Gse (gestore dei servizi Energetici), corredata della certificazione energetica ex post e di tutta la documentazione richiesta, inclusa quella attestante il possesso della perizia asseverata e, appunto, della certificazione contabile del revisore legale.

Tale termine ha non solo una valenza di carattere amministrativo, ma sostanziale: senza la disponibilità dei suddetti atti entro tale data le imprese decadono automaticamente dalla prenotazione del credito d’imposta. Il problema è che la disciplina agevolativa non indica un termine autonomo e distinto per il rilascio della certificazione contabile, ma inquadra la sua produzione all’interno della fase conclusiva della procedura di accesso al beneficio, vincolando la certificazione alla stessa scadenza ultimativa della documentazione finale. La natura cumulativa di tutti questi adempimenti, unitamente alla concomitanza con le approvazioni dei bilanci 2025 ed altri obblighi di reporting finanziario e Pnrr, crea un vero e proprio collo di bottiglia organizzativo per molte imprese. Si pensi ad esempio, ma non solo, alle imprese che svolgono attività complesse o con procedure di revisione articolate, per le quali oggettivamente la preparazione della documentazione contabile richiede tempi lunghi. In tali casi le procedure ordinarie di revisione legale dei conti, per i soggetti obbligati, sono imprescindibili e strettamente collegate ai tempi di approvazione dei bilanci 2025. Il 28 febbraio 2026, pur essendo funzionalmente collegato al termine di ultimazione dei progetti (31 dicembre 2025), rappresenta una compressione temporale significativa rispetto alle normali prassi di revisione, che spesso portano alla certificazione dei bilanci solamente nei mesi successivi a quello di febbraio. Sarebbe quanto mai opportuno, quindi, che per la certificazione contabile le autorità competenti valutassero una proroga alla scadenza del 28 febbraio, dando così alle imprese un margine più realistico per completare l’iter senza compromettere l’accesso al beneficio fiscale. Ad esempio, consentendo per legge alle aziende di poterne disporre anche oltre tale scadenza, purché in data antecedente a quella di fruizione del credito d’imposta.

In alternativa, si potrebbe inserire nel primo provvedimento legislativo utile una soluzione affinché le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti possano affidarsi, per il “solo” rilascio della certificazione contabile 5.0, ad un soggetto terzo, in luogo del soggetto già incaricato alla revisione del bilancio, fermo restando che, trattandosi di imprese soggette a revisione legale, in assenza di un’esplicita estensione normativa, i costi sostenuti per la certificazione contabile in tal casi non potrebbero essere riconosciuti in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.

Tale soluzione potrebbe garantire una minore conflittualità di impegni tra attività di revisione del bilancio e certificazione per il credito d’imposta, ma soprattutto evitare di vanificare tutti gli sforzi intrapresi dalle aziende che hanno effettivamente ultimato i progetti 5.0 nei tempi previsti dal legislatore, ma che rischiano di compromettere il beneficio per cause a loro non imputabili; ad esempio, è il caso delle imprese che hanno effettuato la prenotazione delle risorse 5.0 e che sono state in seguito oggetto di operazione straordinaria ma alle quali, ancora oggi, ormai a ridosso della scadenza del 28 febbraio, il portale del Gse non consente di ultimare la procedura di accesso al beneficio spettante.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 17 febbraio 2026

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