Zes unica, programmazione più efficace

La legge di Bilancio 2026 dedica i commi da 438 a 466, articolo 1 a una profonda modifica del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica ex articolo 16 del Dl 124/2023 (convertito dalla legge 162/23). Le principali modifiche sono due e riguardano l’estensione geografica e temporale dell’incentivo.

Estensione di tempi e territori

Il beneficio viene esteso anche ai territori delle regioni Marche e Umbria. Tale estensione soggiace comunque agli stessi limiti definiti dalla Carta unionale degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’estensione temporale, invece, trova specifica previsione al comma 438, che sposta il termine di vigenza dello strumento di stimolo economico al 2028. Quest’ultimo aspetto, fortemente auspicato dalle imprese, dovrebbe consentire una più efficace programmazione degli investimenti produttivi, in un periodo decisamente più ampio.

L’applicabilità normativa è parimenti estesa, nel medesimo periodo, anche per le agevolazioni per le Zone logistiche speciali (Zls). Viene altresì estesa di un ulteriore anno la Zes agricola.

Limiti di spesa e stanziamenti

La manovra di Bilancio definisce inoltre nuovi tetti di spesa per garantire la copertura del credito d’imposta:

per la Zes unica: 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

per gli investimenti ex Dl 60/24: 100 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.

per la Zes agricola : 50 milioni di euro annui per l’annualità 2026.

Da notare l’esiguo limite per la Zes nel settore agricolo, nonché i modesti importi relativi alla Zes unica per gli anni 2027 e 2028, tali da auspicare un intervento normativo al fine di incrementare le risorse effettivamente disponibili per le imprese beneficiarie.

Comunicazione e accesso

L’estensione temporale porta con sé ulteriori modifiche procedurali degne di nota. In particolare, l’estensione del periodo di eleggibilità delle spese, ex articolo 109 del Tuir, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno di vigenza della norma, determina, come diretta conseguenza, una sensibile modifica del calendario relativo all’iter che gli operatori devono seguire verso l’agenzia delle Entrate:

comunicazione preventiva: da inviare tra il 31 marzo e il 30 maggio di ciascun anno (2026, 2027, 2028) per indicare le spese sostenute o previste.

comunicazione integrativa: da inviare tra il 3 e il 17 gennaio dell’anno successivo (2027, 2028, 2029), a pena di decadenza, per attestare la realizzazione effettiva degli investimenti e indicare le relative fatture elettroniche e certificazioni.

L’ammontare massimo del credito fruibile sarà determinato, pertanto, tramite un provvedimento dell’agenzia delle Entrate che sarà pubblicato nel gennaio successivo all’anno di sostenimento della spesa.

Integrazione al credito Zes 2025

La legge di Bilancio 2026 si occupa anche dei risultati in chiaro scuro del credito Zes del 2025 che, com’è noto, ha visto ridursi sensibilmente il tax credit spettante a causa dell’insufficienza delle risorse disponibili. Alle imprese che hanno presentato comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 (e che non hanno ottenuto, per i medesimi beni, il credito “Industria 5.0”), spetta nel 2026 un contributo supplementare sotto forma di credito d’imposta pari al 14,6189% dell’importo richiesto. Tale credito è utilizzabile in compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre 2026.

Nel quadro complessivo, permangono alcuni dubbi interpretativi legati, prevalentemente, alle modalità di cumulo con il nuovo iperammortamento, nonché le perplessità legate all’integrale incompatibilità con il previgente piano Transizione 5.0.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 16 febbraio 2026

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