L’elenco dei 3.715 Comuni montani è il primo tassello per definire la “lista ristretta” dei centri più fragili in cui si applicheranno i bonus previsti dalla legge sulla montagna (131/2025). Oltre all’esonero contributivo per le imprese che promuovono il lavoro agile, ci sono cinque tax credit: per dipendenti delle strutture sanitarie e delle scuole, gli investimenti degli agricoltori, l’avvio di piccole imprese di giovani, l’acquisto e il recupero della prima casa. I bonus e l’esonero – con dote totale di 98,5 milioni annui – hanno regole minuziose e richiedono diverse norme attuative. La stessa legge 131 delega il Governo a riordinare entro il 20 settembre 2026 le altre agevolazioni già previste per la montagna. Nulla cambierà invece per l’esenzione Imu dei terreni agricoli.
Abitazioni principali
Agli under 41 che stipulano un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale in un Comune montano spetta un tax credit commisurato agli interessi passivi sul prestito (articolo 27 della legge). Sono ammesse anche le case rurali, mentre sono escluse quelle di pregio (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il bonus vale per cinque periodi d’imposta, a partire da quello in cui viene acceso il mutuo.
Il plafond è di 16 milioni annui. Una cifra che consentirebbe di agevolare circa 16mila immobili, se si ipotizza una media di mille euro annui di interessi (cioè la metà di quanto portato in detrazione per i mutui nelle dichiarazioni 2024, per tenere conto del minor valore delle case in zone remote). Con importi maggiori o richieste più numerose, il bonus verrebbe ridotto, secondo quanto stabilirà un decreto ministeriale. Lo stesso Dm dovrà chiarire come applicare l’agevolazione ai prestiti contratti dal 20 settembre 2025, data di entrata in vigore della legge 131. Il tax credit non è cumulabile con quelli previsti dalla stessa legge per il personale sanitario e per gli insegnanti, né con la detrazione base sui mutui (da capire se si potrà detrarre il 19% sugli interessi eventualmente non coperti dal tax credit montano).
Piccole e microimprese
Piuttosto complesso il meccanismo del credito d’imposta concesso alle piccole e microimprese che dal 20 settembre 2025 avviano una nuova attività in un Comune montano. Il titolare non deve aver compiuto 41 anni d’età alla data di avvio e il bonus (utilizzabile solo in compensazione) è concesso per i primi tre periodi d’imposta, purché l’attività sia svolta per almeno otto mesi nell’anno solare, anche non consecutivi. Il credito è pari alla differenza tra l’imposta calcolata con le aliquote ordinarie e quella con l’aliquota del 15%, sul reddito fino a 100mila euro; nei Comuni fino a 5mila abitanti con almeno il 15% dei residenti appartenenti alle minoranze linguistiche, la soglia è elevata a 150mila euro. Lo stesso bonus spetta alle cooperative in cui oltre la metà dei soci sia under 41, o in cui il capitale sia detenuto per oltre il 50% da under 41. Sul piatto ci sono 20 milioni all’anno, e anche in questo caso servirà un Dm attuativo.
Agricoltori e silvicoltori
Più contenuta (4 milioni annui dal 2025 al 2027) è la dote per il tax credit del 10% che premia gli investimenti degli imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, che hanno sede e operano prevalentemente nei Comuni montani (articolo 19). Gli investimenti agevolati sono quelli «volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio» e saranno individuati da un Dm, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il tax credit – utilizzabile solo in compensazione e cumulabile con altre agevolazioni, nel limite dei costi – sale al 20% nei piccoli Comuni con minoranze linguistiche.
Sanità e scuola
Gli altri due tax credit sono dedicati alla sanità e alla scuola. Il primo è a favore di professionisti e operatori sanitari che prendono in affitto una casa nel Comune montano in cui svolgono l’attività o in uno limitrofo, o che la acquistano con un mutuo (articolo 6). Il tax credit è pari al minor importo tra il 60% del canone annuo e 2.500 euro; nel caso del mutuo, invece, è pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e 2.500 euro. Anche qui il bonus è maggiorato nei piccoli Comuni con minoranze linguistiche: minor importo tra il 75% del canone, o dell’importo annuo del mutuo, e 3.500 euro. La disponibilità finanziaria è di 20 milioni all’anno.
Stesso meccanismo e stesso livello di plafond per il tax credit destinato al personale scolastico: docenti e amministrativi che prestano servizio nelle scuole di ogni ordine e grado in un Comune montano e prendono in affitto una casa o la acquistano con un mutuo. In entrambi gli ambiti per i dettagli occorrerà aspettare i decreti ministeriali.
Smart working
Per l’esonero contributivo legato allo smart working ci sono 18,5 milioni nel 2026. Vale fino a 8mila euro per lavoratore under 41 e potrà perciò agevolare da un minimo di 2.300 addetti in su. Serve comunque un Dm attuativo, anche per fissare il reddito massimo.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Primo Piano del 16 febbraio 2026