Con la circolare 10/2026, arrivano, infine, dall’Inps, le istruzioni per la concreta fruizione del bonus per le assunzioni stabili eseguite dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nei territori Zes vale a dire Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna cui si aggiungono, Marche e Umbria. Per tali ultime regioni, tuttavia, il bonus può applicarsi esclusivamente alle assunzioni intervenute dal 20 novembre 2025 (data di entrata in vigore della legge 171/2025 che ha esteso la Zes).
L’incentivo, introdotto dall’articolo 24 del Dl 60/2024, è costituito da un esonero del 100% dei contributi datoriali (premio Inail escluso) con un massimo di 650 euro al mese. Il contratto deve essere a tempo indeterminato e l’azienda (privata), nel mese di assunzione, non deve aver occupato più di 10 lavoratori, non rilevando le eventuali fluttuazioni della forza occupazionale intervenute dopo l’assunzione incentivata. I lavoratori devono risultare disoccupati da almeno 24 mesi e destinati a sedi e unità operative ubicate nelle regioni sopra indicate.
L’esonero viene concesso per un periodo massimo di 24 mesi e non riguarda i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori domestici. Sono richiesti il Durc e il rispetto dei principi contenuti nell’articolo 31 del Dlgs 150/2015. La facilitazione contributiva può riguardare anche i soggetti che sono stati occupati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dello stesso esonero. Per ottenere l’incentivo, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto (calcolato in Ula) rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il calcolo tiene conto dell’intera organizzazione del datore di lavoro e non della singola unità produttiva sede di lavoro.
La circolare 10/2026 interviene in un momento successivo alla fine del periodo previsto dal decreto Coesione per effettuare le assunzioni. Le regole per l’ammissione al beneficio non possono, quindi, che riferirsi ad assunzioni già effettuate. L’Inps ha il compito di gestire e monitorare le risorse economiche stanziate. Per questo motivo i datori di lavoro (aventi i requisiti richiesti dalla norma) che hanno assunto, nel periodo indicato, soggetti portatori dell’agevolazione, devono preventivamente farsi autorizzare tramite un’apposita istanza online che l’Istituto ha collocato nella sezione del sito denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. La domanda deve consentire all’Inps di identificare il lavoratore, il rapporto di lavoro e la retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Inoltre, il datore deve indicare il limite dimensionale (numero degli occupati) dell’azienda nonché la regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo). Rileviamo che si tratta di dati che l’istituto conosce in quanto già contenuti nel flusso uniemens e nel modello unilav.
Dopo aver ricevuto la domanda, eseguiti gli opportuni controlli e verificata la disponibilità di fondi, l’Inps dà il via libera al datore di lavoro. Le relative agevolazioni potranno confluire nei flussi uniemens a partire da quello di competenza di febbraio 2026. Sono stati creati degli appositi codici (L619-L620) da indicare in una sezione del flusso, denominata “EZES”. I datori di lavoro potranno recuperare gli arretrati, da settembre 2024 a gennaio 2026 (avvalendosi della nuova codifica), nei flussi uniemens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2026.
L’esonero può applicarsi anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In tale circostanza, riguardo alle condizioni di accesso all’incentivo, la circolare precisa che sia la sede di lavoro che il requisito occupazionale (fino a 10 dipendenti) devono fare riferimento all’utilizzatore.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi del 4 febbraio 2026