Diversi gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge di Bilancio 2026 per agricoltura, pesca e acquacoltura.
Accanto alla reintroduzione dell’iperammortamento, che secondo l’articolo 1, comma 427, della legge 199/2025, interessa tutti «i soggetti titolari di reddito d’impresa», tra i quali, pertanto, anche gli agricoltori che non producono reddito agrario, i commi 454-459 della medesima norma introducono e disciplinano un credito d’imposta del 40% a favore di coloro che, nei comparti in argomento, investiranno nel triennio 2026/2028, in particolare entro il 28 settembre 2028, in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui agli allegati V) e VI) alla medesima legge di Bilancio.
Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata e spettante anche per i beni acquisiti in locazione finanziaria, va determinato su investimenti di valore non eccedente il milione di euro. La dotazione finanziaria è di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ove le risorse stanziate, come prevedibile, dovessero rivelarsi insufficienti per gli aiuti, l’intensità dell’aiuto potrebbe subire una riduzione. L’onere di garantire il rispetto dei limiti di spesa, e di attuare la misura, è demandato a un decreto Masaf/Mimit/Mef da adottare entro il 2 marzo.
Il sostegno, fruibile nel rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato nei relativi settori, ha perimetro soggettivo limitato. Sono ammessi, infatti, i contribuenti a cui è precluso l’iperammortamento, ossia imprenditori agricoli individuali e società semplici titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir, e coloro che non beneficiano del tax credit Zes unica agricoltura. Esclusi anche gli investimenti che saranno completati entro il prossimo 30 giugno per i quali entro lo scorso 31 dicembre è stato corrisposto l’acconto minimo del 20% per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0.
Con riferimento agli aspetti soggettivi, deve rammentarsi che le imprese dedite all’allevamento e alle attività agricole connesse oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32 Tuir producono reddito d’impresa. In virtù dell’articolo 55 del Tuir, anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice, pur se rispettose dei limiti di cui all’articolo 32, sono titolari di reddito d’impresa. Da considerare d’impresa, come il Dm 213/2007 specifica, anche i redditi delle società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative quand’anche abbiano optato per l’imposizione catastale. Gli allevatori eccedentari determinano il reddito, per regime naturale, con criteri forfettari e non potrebbero, di fatto, beneficiare dell’iperammortamento. Sembra pertanto che possano aver accesso al nuovo credito d’imposta. Hanno però la possibilità di determinare il reddito nei modi ordinari. In tal caso, appare consentito l’iperammortamento con l’esclusione del nuovo tax credit. Il regime naturale di società e cooperative agricole diverse dalle società semplici, invece, è quello di determinazione del reddito nei modi ordinari con possibilità di opzione per la determinazione catastale. In tale ipotesi, il reddito d’impresa, dovendo coincidere con l’ammontare del reddito agrario, non fruirebbe di alcun vantaggio dell’iperammortamento. Dovrebbe essere consentito, pertanto, l’accesso al credito d’imposta del 40% (si veda l’altro articolo). Occorre riportare il riferimento normativo su fatture e altri documenti inerenti alla fornitura, ma anche la certificazione dell’organo di revisione. Le imprese non obbligate dovranno acquisire certificazione di un revisore o di una società di revisione.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 3 febbraio 2026