Tra le imprese che hanno pianificato investimenti in beni 4.0 a cavallo tra 2025 e 2026 emerge un tema rilevante: cosa succede se l’iter per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 è stato avviato ma mai completato?
La comunicazione preventiva al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) è stata trasmessa, ma il bene non è mai stato interconnesso, la perizia non è mai stata redatta, il credito non è mai maturato. Queste imprese possono accedere all’iperammortamento 2026? La risposta, a una lettura attenta delle norme, dovrebbe essere rassicurante.
La clausola di non cumulo
Il comma 431 della legge 199/2025 stabilisce che «la maggiorazione del costo di cui al comma 427 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 207/2024». La parola chiave è «beneficiano»: non «hanno presentato domanda per», non «hanno trasmesso comunicazione per». Il legislatore ha scelto un verbo che evoca la fruizione effettiva, non l’attivazione di un procedimento.
Il confronto con il Dl 175
L’interpretazione autentica dell’articolo 38, comma 18, del decreto legge 19/2024, introdotta dal decreto legge 175/2025, chiarisce che «l’impresa non può presentare, per i medesimi beni, domanda per l’accesso al credito 5.0 e domanda per l’accesso al credito 4.0».
Il contrasto testuale è evidente: quando il legislatore ha inteso attribuire rilevanza preclusiva alla mera presentazione della domanda, lo ha detto espressamente. Nel comma 431, invece, ha scelto «investimenti che beneficiano», presupponendo l’effettiva fruizione.
Quando matura il credito 4.0
Il credito d’imposta 4.0 non nasce con la trasmissione della comunicazione. Matura al perfezionarsi di una fattispecie complessa: effettuazione dell’investimento ex articolo 109 del Tuir, interconnessione del bene, perizia asseverata per beni oltre 300.000 euro. Solo al ricorrere di tutti questi elementi il credito sorge.
La comunicazione al Mimit ha natura diversa: serve a monitorare il limite di spesa, ma non è fonte del beneficio. Un investimento per il quale non si sia mai raggiunta l’interconnessione non ha «beneficiato» di nulla.
La ratio del divieto
Il divieto di cumulo mira a evitare che il medesimo investimento riceva due volte il sostegno pubblico. Se l’impresa non ha mai fruito del credito 4.0, non vi è cumulo da scongiurare. Interpretare diversamente significherebbe attribuire alla comunicazione preventiva un effetto preclusivo sproporzionato, trasformando un adempimento informativo in una scelta irreversibile.
L’impresa che ha ordinato un macchinario nel 2025, ha trasmesso la comunicazione al ministero delle Imprese e del made in Italy confidando di interconnetterlo entro l’anno, ma ha incontrato ritardi o difficoltà tecniche, si troverebbe esclusa dall’Iperammortamento 2026 pur non avendo mai goduto del 4.0. Una conseguenza difficilmente voluta dal legislatore.
Conclusioni operative
La mera trasmissione della comunicazione al Mimit, in assenza del perfezionamento dei requisiti sostanziali, non dovrebbe precludere l’accesso all’Iperammortamento 2026. L’impresa può legittimamente ritenere di poter presentare comunicazione sulla piattaforma Gse.
Resta auspicabile un chiarimento ufficiale del Mimit che confermi la lettura sostanzialistica. In assenza, le imprese dovranno valutare con i propri consulenti l’opportunità di procedere, consapevoli che l’interpretazione qui proposta non è ancora stata avallata dall’amministrazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 30 gennaio 2026