La sentenza della Corte di giustizia europea del 15 gennaio scorso, relativa alla causa C-615/24, interpretando l’articolo 3 e dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (Ue) 1408/2013, che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo, si è espressa sulla corretta modalità di monitoraggio, da parte degli Stati membri, del limite triennale massimo di aiuti de minimis (attualmente 50mila euro in virtù del regolamento (Ue) 2024/3118).
Si deve anzitutto rammentare che gli aiuti de minimis costituiscono aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Tfue, ma di lieve entità, da non soggiacere, secondo l’articolo 109, all’obbligo di notifica alla Commissione.
L’articolo 3 del regolamento (Ue) 1408/2013 dispone la soglia massima di aiuti de minimis fruibili «nell’arco di tre esercizi finanziari» (all’epoca 15mila euro). La norma comunitaria precisa che il momento di concessione dell’aiuto è indipendente dalla effettiva erogazione dallo stato membro e va individuato nel momento in cui è accordato all’impresa «il diritto di ricevere gli aiuti». Il “considerando” 8 del regolamento (Ue) in argomento individua il triennio «su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti».
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 1408/2013, al fine del monitoraggio del massimale, impone allo Stato membro l’obbligo di acquisire dall’impresa una certificazione attestante gli aiuti de minimis ricevuti nel periodo di osservazione. Il paragrafo 2 pone un limite a tale obbligo laddove lo Stato membro abbia «istituito un registro centrale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da tutte le autorità dello Stato». In virtù del paragrafo 3, lo Stato membro eroga l’aiuto soltanto dopo aver accertato che lo stesso non determini il superamento del massimale.
La recente sentenza della Corte Ue ha tracciato il confine delle norme unionali che le normative nazionali, nel caso di specie la normativa italiana, non possono travalicare. Lo Stato membro che non abbia istituito un registro da cui emerga la totalità degli aiuti de minimis fruiti nel periodo interessato, pertanto, non può prevedere concessione e versamento di aiuti de minimis al settore agricolo «senza esigere una dichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativa all’importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti». La dichiarazione, necessaria per il periodo dei tre anni antecedente alla creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, «non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto», ma «costituisce una condizione per la concessione dell’aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto».
Si tenga presente, al riguardo, che nel nostro Paese gli aiuti di Stato e de minimis al settore agricolo trovano collocazione nel Sian che, seppure precedente al più generale Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) operativo dal 12 agosto 2017, non può considerarsi attivo prima di tale data. Ciò in quanto l’interoperabilità tra i due registri, e gli obblighi di registrazione, sono diventati centrali da allora nel nostro ordinamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 23 gennaio 2026