Il concordato biennale chiude le porte all’iperammontamento

Sono escluse dall’iperammortamento le imprese che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2026 e seguenti. È questa la conclusione a cui si giunge analizzando i commi da 427 a 436 della legge 199/2025 (legge di Bilancio per il 2026), che ha ripristinato la maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing, per i soli titolari di reddito d’impresa, sostituendo la previgente disciplina dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 introdotta dal 2020.

L’agevolazione consiste nella possibilità di maggiorare le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria dei beni materiali e immateriali strumentali nuovi individuati negli allegati IV e V alla legge 199/2025 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e dei beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Gli investimenti devono essere effettuati nel lasso temporale che va dallo scorso 1° gennaio al 30 settembre 2028, oltre a dover essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Operativamente l’iperammortamento 4.0 consiste nella determinazione della maggiorazione spettante, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma, con imputazione della stessa in via extracontabile in dichiarazione dei redditi (Irpef/Ires non Irap) mediante una variazione in diminuzione.

Tale meccanismo, già rodato con i super e gli iperammortamenti degli anni 2015-2020, spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato con esclusione dei lavoratori autonomi, dei forfetari e delle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le imprese che hanno aderito al Cpb sono invece escluse stante la definizione biennale del loro reddito con applicazione tassativa delle variazioni, in aumento e in diminuzione, che devono essere apportate al reddito concordato, previste dall’articolo 16 del Dlgs 13/2024.

Al reddito d’impresa concordato vanno sommate algebricamente le plusvalenze e sopravvenienze attive, le minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, gli utili o pe+rdite derivanti da partecipazioni in soggetti trasparenti, i dividendi, oltre alla maggiorazione del costo del lavoro spettante in base all’articolo 4 del Dlgs 216/2023.

Proprio la maggiorazione del costo del lavoro spettante è emblematica perché è stata prevista tardivamente dal Dlgs 81/2025, decreto correttivo del Cpb, con modifica dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 e con decorrenza, in deroga allo Statuto del contribuente, dalle opzioni esercitate per l’adesione al Cpb relative al biennio 2025-2026, escludendo coloro che avevano aderito per il 2024-2025.

Il medesimo problema si pone ora per i soggetti Isa che hanno aderito al Cpb per il 2026 o che aderiranno in futuro senza poter beneficiare dell’iperammortamento 4.0 salvo esplicita modifica normativa che ci si augura venga introdotta anche per chi ha già aderito al Cpb 2025-2026 per evitare penalizzazioni non solo dei contribuenti che hanno concordato il reddito con l’Agenzia ma anche limitazioni a questi importanti investimenti necessari per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 22 gennaio 2026.

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