Con il passaggio a Transizione 4.0 le imprese finiscono in coda

Slittamento sul credito di imposta Transizione 4.0 delle imprese che non potranno essere incluse nelle risorse stanziate a valere su Transizione 5.0. Questo emerge dalla lettura combinata della conversione in legge del decreto legge 175/2025 e quanto previsto dalla legge di Bilancio.

Le due norme

La legge 4/2026 di conversione del Dl 175, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio, lascia fermo quanto già previsto con il decreto originale. Di conseguenza la conversione in legge conferma che, qualora l’impresa abbia optato per il credito d’imposta 5.0 e il beneficio non venga riconosciuto per il superamento del limite di spesa dei fondi stanziati, ha la possibilità di accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, previa verifica della sussistenza dei requisiti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La conferma di questo passaggio, senza modifiche, in sede di conversione assume un significato rilevante se letta nel contesto complessivo delle scelte di finanza pubblica. Nel corso dell’iter parlamentare non sono state introdotte modifiche volte a rafforzare la tutela delle imprese rimaste escluse dal 5.0 per esaurimento delle risorse, mentre la legge di bilancio ha previsto uno stanziamento specifico di 1,3 miliardi a favore del credito d’imposta Transizione 4.0. Una scelta che, letta in combinazione con le decisioni di finanza pubblica successive, appare tutt’altro che neutra.

La legge di Bilancio ha previsto uno stanziamento specifico per il credito d’imposta Transizione 4.0, mentre il perimetro finanziario di Transizione 5.0 resta fortemente condizionato dal tetto di spesa complessivo ormai decurtato e dal meccanismo di prenotazione delle risorse. La mancata modifica della clausola di “ripiego” in fase di conversione fa quindi emergere una linea interpretativa chiara: in caso di saturazione delle risorse Transizione 5.0, il legislatore indirizza le imprese verso Transizione 4.0, pur consapevole della riduzione dell’intensità dell’incentivo.

Le conseguenze del passaggio

Il passaggio dal credito d’imposta 5.0 al credito d’imposta 4.0, pur consentendo di evitare la perdita totale dell’incentivo, comporta una riduzione del vantaggio fiscale complessivo. Inoltre, le imprese che accedono al credito d’imposta 4.0 in via residuale, a seguito del mancato riconoscimento del credito d’imposta 5.0, si collocano in coda rispetto alle imprese che avevano già presentato domanda o esercitato l’opzione per il 4.0, inserendosi quindi in una graduatoria già formata sulla base dell’ordine cronologico e dei limiti di spesa disponibili.

Il credito d’imposta 4.0 si fonda su una logica diversa, incentrata sulla digitalizzazione dei processi produttivi, e non valorizza direttamente il miglioramento delle prestazioni energetiche né l’integrazione tra investimenti tecnologici ed energetici che caratterizza Transizione 5.0. In questo senso, la possibilità di “ripiego” su Transizione 4.0 rappresenta una soluzione di salvaguardia formale, ma non neutra dal punto di vista economico. Basti ricordare che, su progetti fino a 2,5 milioni di euro, Transizione 5.0 concede contributi fino al 45% della spesa, mentre Transizione 4.0 arriva solo fino al 20%.

Gli investimenti in fotovoltaico

Le criticità risultano particolarmente evidenti per le imprese che hanno già realizzato investimenti in impianti fotovoltaici o in altri interventi di efficientamento energetico, progettati e avviati nella prospettiva del credito d’imposta 5.0.

Il credito d’imposta 4.0, nella sua configurazione vigente, non prevede agevolazioni specifiche per gli impianti fotovoltaici. L’unico strumento che contempla, in prospettiva, un possibile riconoscimento fiscale per tali investimenti è il nuovo meccanismo di maggiorazione degli ammortamenti che, tuttavia, allo stato attuale della normativa, risulta applicabile esclusivamente ai beni consegnati dal 1° gennaio 2026 e limitatamente ai beni rientranti nelle categorie b) e c). Questo perimetro applicativo rende di fatto non praticabile uno slittamento automatico dal credito d’imposta 5.0 al credito d’imposta 4.0 per una quota significativa degli investimenti già realizzati nel 2024 e nel 2025 che fanno riferimento ai beni rientranti nella categoria a) per il fotovoltaico.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 22 gennaio 2026.

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