Giovani, donne svantaggiate e lavoratori occupati nella Zes continueranno a essere le categorie destinatarie di incentivi all’assunzione stabile sotto forma di esoneri contributivi, ma le risorse aggiuntive messe sul tavolo dalla nuova legge 199/2025 (Bilancio 2026) rispetto a quelle previste dal decreto Coesione (Dl 60/2024) per l’anno in corso potrebbero essere spalmate diversamente, dopo aver verificato i risultati prodotti dalle assunzioni agevolate effettuate entro il 31 dicembre 2025.
È quanto emerge analizzando i commi da 153 a 155 dell’articolo 1 della legge 199/2025, i quali, con stanziamento finanziario per gli anni 2026-2028, riservano alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2026 un esonero parziale della contribuzione del datore di lavoro privato (escluso il premio Inail) della durata massima di 24 mesi.
La norma non individua i requisiti, né definisce le rispettive misure e regole, salvo escludere dal beneficio le assunzioni/trasformazione di personale dirigenziale, ma rinvia la disciplina a un decreto interministeriale Lavoro-Finanze, la cui scadenza non è stata specificatamente individuata dalla legge.
La ragione della mancata indicazione del termine di adozione del decreto attuativo è probabilmente da ricondurre all’ulteriore previsione contenuta nel comma 154 della legge di Bilancio, secondo cui il decreto dovrà tener conto, come detto, degli effetti prodotti in termini occupazionali dalle corrispondenti misure agevolative introdotte per le medesime categorie di lavoratori dagli articoli 22, 23 e 24 del Dl 60/2024. Effettuata questa ricognizione - si legge sempre nella legge 199/2025 - il ministero del Lavoro unitamente alla Ragioneria dello Stato e alle Finanze, nonché all’Inps, all’Inapp e al Cnel elaborerà un progetto di valutazione funzionale a massimizzare l’efficacia della nuova misura, a seguito del quale sarà adottato il decreto attuativo della nuova agevolazione in vigore da quest’anno.
A questo punto emerge più di qualche dubbio sulla coincidenza e/o coesistenza tra i nuovi esoneri 2026 e quello risultante dall’eventuale proroga dell’incentivo del Dl 60/2024, cancellata per una questione definita di natura tecnica dal testo finale del decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) e che potrebbe riapparire grazie a un emendamento in fase di conversione in legge (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 gennaio 2026).
Una differenza sostanziale tra le due previsioni destinate ai medesimi lavoratori ed ambiti territoriali è che l’esonero contributivo previsto nel decreto Coesione è totale (entro il limite mensile di 500 o 650 euro sempre per 24 mesi), mentre quello nuovo è indicato dalla legge di Bilancio 2026 come parziale, sebbene ancora tutto da definire ad opera del decreto attuativo.
Di sicuro c’è che anche per l’anno in corso le assunzioni stabili e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani, donne svantaggiate e di lavoratori occupati nelle regioni della Zes beneficeranno di un esonero contributivo in favore del datore di lavoro, sebbene la specifica fonte, nonché le conseguenti caratteristiche e condizioni siano ancora da definire.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi del 15 gennaio 2026