Fondi interprofessionali, la chance delle risorse Ue

Oltre allo 0,30% del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, versato dai datori di lavoro all’Inps, i fondi interprofessionali potranno attrarre e gestire risorse europee, nazionali e regionali per migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali delle persone adulte occupate e disoccupate utilizzando la leva formativa.

È questa una delle principali novità introdotte nel decreto direttoriale 8/2026, pubblicato il 9 gennaio sul sito del ministero del Lavoro e contenente le «Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388». Il loro scopo è quello di aggiornare il quadro regolatorio in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua attraverso un’opera di razionalizzazione e sistematizzazione delle disposizioni regolamentari esistenti.

Con l’entrata in vigore delle linee guida cessa quindi l’efficacia della circolare del ministero del Lavoro 36/2003 e della circolare Anpal 1/2018, che hanno rappresentato gli unici riferimenti per la gestione e il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali. Molte le novità introdotte, che investono sia la disciplina di procedimenti amministrativi di autorizzazione e mantenimento della autorizzazione, sia gli aspetti gestionali con previsioni che perseguono l’obiettivo di innalzare gli standard di qualità e affidabilità gestionale e operativa dei Fondi.

Per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione e vigilanza ministeriale, essi sono ora disciplinati in maniera puntuale includendo anche quelli di mantenimento e revoca dei fondi interprofessionali.

Per rafforzare la trasparenza e comparabilità tra i Fondi sulle risorse utilizzate per il finanziamento di piani formativi, viene semplificata la previgente distinzione tra spese di gestione e spese propedeutiche, che vengono ricomprese in un’unica categoria di «spese di funzionamento», con soglie massime differenziate in base alla dimensione del Fondo misurato dalla relativa contribuzione.

Ancora, le linee guida mirano a valorizzare il ruolo della programmazione strategica e la leale competizione tra i Fondi con regole di bilanciamento, a partire dal limite minimo (e massimo) dell’80% previsto per il conto individuale disponibile per ciascun datore aderente, al fine di garantire sempre una quota minima alla programmazione per il conto collettivo che assicura l’assegnazione di contributi su base selettiva e solidaristica.

Alle novità volte a innalzare gli standard di affidabilità, si aggiungono, come detto, quelle che esplicitano la possibilità dei fondi interprofessionali di attrarre e gestire risorse diverse da quelle della contribuzione obbligatoria dello 0,30%, rendendone così fruibile e concreto il ruolo di attori della rete nazionale delle politiche attive del lavoro oltre la formazione continua di lavoratori occupati fino al coinvolgimento nei percorsi destinati ai lavoratori disoccupati. Infatti, le nuove linee guida aprono e promuovono la possibilità di gestire risorse aggiuntive, a loro volta distinte in «integrative» quando concorrono a incrementare gli interventi finanziati con le risorse dello 0,30% e «complementari» quando concorrono ad ampliare l’offerta dei servizi di formazione e di politiche attive in favore di imprese aderenti o per conto di soggetti terzi. Evidente l’importanza di questa previsione, capace di far evolvere i Fondi da gestori esclusivi del gettito Inps a intermediari di gestione e attuazione di interventi a finanziamento pubblico di titolarità nazionale o regionale, anche nell’ambito della programmazione delle risorse unionali.

SOTTO LA LENTE

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono organismi istituiti per finanziare gli interventi di formazione continua di lavoratrici e lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi, secondo quanto disposto dall’articolo 118 della legge 388/2000 (Bilancio 2001)

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi del 13 gennaio 2026

Settore
Area Espositiva


Mappa
Contatti
Allegati
News correlate
Bandi collegati

Risposta

Lascia un commento - Inizia una nuova discussione