Con l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2025 per il completamento dei progetti Transizione 5.0, si sta diffondendo tra gli operatori un dubbio interpretativo che rischia di generare comportamenti non corretti: le fatture per le certificazioni tecniche e contabili devono essere necessariamente emesse entro fine anno?
La risposta è negativa. Un’analisi sistematica del Dm 24 luglio 2024 dimostra che le spese di certificazione possono essere legittimamente fatturate nel 2026, purché in tempo utile per la comunicazione di completamento del 28 febbraio.
Il dubbio nasce dalla circostanza che molte imprese beneficiarie – in particolare aziende agricole, micro e piccole imprese – operano in regime di contabilità semplificata, dove la deduzione fiscale dei costi segue il criterio di cassa. La preoccupazione è che una fattura ricevuta nel 2026 non possa essere inclusa nel calcolo del credito d’imposta perché contabilizzata in un esercizio diverso da quello di completamento del progetto.
Questo ragionamento, per quanto comprensibile, confonde due piani normativi distinti: l’agevolabilità della spesa ai fini Transizione 5.0 (regolata dal decreto attuativo) e la deduzione fiscale del costo ai fini Ires/Irpef (regolata dal Tuir). Sono questioni che viaggiano su binari paralleli.
Per orientarsi correttamente occorre distinguere tre momenti procedurali che il decreto attuativo tiene rigorosamente separati.
Il completamento del progetto (articolo 4, comma 4) coincide con la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto: per i beni 4.0 secondo le regole dell’articolo 109 del Tuir, per gli impianti Fer alla data di fine lavori, per la formazione alla data dell’esame finale. Questo deve avvenire entro il 31 dicembre 2025.
La comunicazione di completamento articolo 12, comma 6) è l’adempimento formale con cui l’impresa trasmette al Gse le informazioni sul progetto completato: data di effettivo completamento, ammontare agevolabile degli investimenti, importo del credito d’imposta. Il termine è «in ogni caso entro il 28 febbraio 2026». La comunicazione deve essere corredata dalla certificazione ex post e dall’attestazione di possesso della perizia e della certificazione e contabile.
La deduzione fiscale del costo segue le regole ordinarie del Tuir e del regime contabile adottato dall’impresa: competenza per la contabilità ordinaria, cassa per quella semplificata.
L’articolo 10, comma 2, del Dm prevede che il beneficio sia aumentato delle spese sostenute per le certificazioni: fino a 10.000 euro per la certificazione tecnica (lettera a, con rinvio all’articolo 15) e fino a 5.000 euro per la certificazione contabile (lettera b, con rinvio all’articolo 17) per i soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti. La norma non pone alcuna limitazione temporale riferita al 31 dicembre 2025.
Per le prestazioni di servizi, l’articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir stabilisce che i corrispettivi si considerano sostenuti alla data in cui la prestazione è ultimata. La certificazione ex post si ultima necessariamente dopo il 31 dicembre, quando il progetto è completato e i dati di risparmio energetico sono verificabili.
Un’impresa agricola in contabilità semplificata che riceve la fattura del certificatore nel gennaio 2026 si troverà a dedurre fiscalmente il costo nel 2026 (criterio di cassa), ma questo non pregiudica in alcun modo l’agevolabilità della spesa ai fini Transizione 5.0.
Il credito d’imposta viene calcolato sull’ammontare complessivo delle spese agevolabili sostenute per il progetto, indipendentemente dall’anno in cui tali spese vengono dedotte ai fini delle imposte sui redditi. Sono due grandezze che rispondono a logiche diverse e non devono necessariamente coincidere temporalmente.
I consulenti, i certificatori tecnici e i revisori legali possono legittimamente emettere fattura nel gennaio-febbraio 2026 per le prestazioni di certificazione relative a progetti TR5.0 completati entro il 31 dicembre 2025. L’unico vincolo è che l’emissione avvenga in tempo utile per consentire all’impresa beneficiaria di acquisire la documentazione necessaria alla comunicazione di completamento entro il 28 febbraio.
È consigliabile, in ogni caso, che la fattura riporti chiaramente il riferimento al progetto e alla prestazione resa (certificazione ex ante/ex post, certificazione contabile), per garantire la tracciabilità documentale richiesta in sede di eventuale controllo.
In assenza di chiarimenti ufficiali contrari da parte del Mimit o del Gse, l’interpretazione sistematica della normativa non lascia spazio a dubbi: il termine del 31 dicembre 2025 riguarda il completamento sostanziale del progetto, non la fatturazione delle spese accessorie di certificazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 19 dicembre 2025